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Con la Risp. a consulenza giuridica AE 30 settembre 2025 n. 14, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole fiscali per i compensi, i premi agli atleti e tecnici, e il trattamento ai fini IRAP nel settore dello sport dilettantistico, applicando il D.Lgs. 36/2021 e recependo i chiarimenti forniti in precedenza dalla stessa Agenzia con la Risp. a consulenza giuridica AE n. 956-13/2024.

La Risp. a consulenza giuridica AE 30 settembre 2025 n. 14

L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. a consulenza giuridica AE 30 settembre 2025 n. 14, fornisce chiarimenti in tema di: 

  • compensi nel dilettantismo: i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. Solo la parte eccedente è soggetta a tassazione e ritenuta, che deve essere applicata esclusivamente sull’importo che supera questa soglia. Il lavoratore sportivo deve fornire un’autocertificazione all’atto del pagamento attestando di non aver superato la soglia di esenzione nell’anno solare;
  • premi sportivi: i premi corrisposti agli atleti e tecnici dilettanti in funzione della partecipazione a competizioni e raduni nazionali o internazionali sono soggetti a una ritenuta d’imposta del 20%. Sono esclusi dal regime agevolato i premi riconosciuti come parte variabile della retribuzione prevista dal contratto di lavoro sportivo, che seguono invece le regole ordinarie di tassazione. Inoltre, i premi non corrisposti a singoli sportivi ma collettivamente alla società sportiva di appartenenza non rilevano ai fini reddituali per i destinatari. Anche gli atleti e tecnici del settore professionistico convocati nella rappresentativa nazionale sono considerati, per questa attività, come operanti nel settore dilettantistico. In tal caso, le somme percepite a titolo di premio sono soggette alla medesima disciplina del dilettantismo;
  • certificazione delle ritenute: le ritenute operate sui premi non sono soggette a obbligo di certificazione, ma devono essere riportate nel modello dichiarativo 770;
  • IRAP e collaboratori: ai fini IRAP, i singoli compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo concorrono alla base imponibile solo se pari o superiori a 85.000 euro annui. Le somme inferiori a tale soglia sono escluse dalla determinazione della base imponibile, senza applicazione di alcuna franchigia;
  • regime forfetario: per accedere al regime forfetario dal 2024, contano solo i rapporti di lavoro sportivo avviati dal 1° luglio 2023. Quelli precedenti, non qualificabili come rapporti di lavoro, non sono rilevanti ai fini delle cause ostative.

La Risp. a consulenza giuridica AE n. 956-13/2024

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ha richiesto all'Agenzia delle Entrate chiarimenti sull'applicazione delle norme introdotte dal D.Lgs. 36/2021 che ha riformato il lavoro sportivo in Italia. I quesiti riguardavano in particolare:

  • applicazione della soglia di esenzione fiscale per i compensi dei lavoratori sportivi dilettanti;
  • modalità di imposizione e deduzione per chi opera in regime ordinario e forfetario;
  • definizione delle cause ostative all'accesso al regime forfetario dal 2024;
  • trattamento fiscale dei premi, inclusi quelli per i professionisti convocati nel settore dilettantistico;
  • rilevanza ai fini IRAP dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi.

Viene ribadito che la qualifica di lavoratore sportivo si applica ad atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e altre figure che svolgono attività sportiva verso corrispettivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico. Il rapporto di lavoro sportivo può essere:

  • subordinato;
  • autonomo;
  • collaborazione coordinata e continuativa.

Le regole fiscali si applicano in base al tipo di contratto stipulato, secondo la disciplina civilistica e speciale del decreto legislativo.

Il cuore della risposta riguarda la soglia di esenzione fiscale di 15.000 euro annui per i compensi dei lavoratori sportivi dilettanti. Fino a questa soglia, i compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali, a prescindere dalla categoria reddituale. Per fruire dell'esenzione, il lavoratore deve rilasciare una autocertificazione all'ente erogatore, che attesti il totale percepito nell'anno.

La soglia di 15.000 euro è unica per anno d'imposta e si applica anche a chi ha stipulato più contratti nello stesso anno. Gli importi eccedenti sono soggetti a ritenuta secondo le regole ordinarie.

Per accedere al regime forfetario dal 2024, rilevano solo i rapporti di lavoro sportivo attivati dal 1° luglio 2023, mentre i compensi precedenti, qualificati come “redditi diversi”, non incidono. Se invece nel 2023 esisteva già un rapporto di lavoro sportivo secondo la nuova disciplina, questo rappresenta una causa ostativa all'accesso al regime forfetario per il 2024.

La disciplina dei premi prevede che:

  • le somme corrisposte a titolo di premio ad atleti e tecnici nell'area del dilettantismo, anche per la partecipazione a raduni, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 20%;
  • se il premio è corrisposto alla società sportiva (e non al singolo), non rileva ai fini reddituali per i percipienti;
  • i premi erogati dalle Federazioni sportive ai lavoratori sportivi del professionismo convocati nelle rappresentative nazionali sono trattati come premi dilettantistici.

Le somme soggette a ritenuta non devono essere certificate individualmente, ma vanno riportate in apposite sezioni del modello 770. Gli enti erogatori devono prestare attenzione a queste procedure per evitare errori e sanzioni.

Per i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi in ambito dilettantistico, la risposta chiarisce che solo i singoli importi pari o superiori a 85.000 euro rilevano ai fini IRAP per l'ente erogatore. Non esiste una “franchigia”: se un singolo compenso supera tale soglia, conta per intero.

Un punto chiave riguarda i premi erogati a professionisti convocati nelle squadre nazionali: anche questi compensi, se percepiti per attività svolte nell'ambito del dilettantismo, sono trattati fiscalmente come premi dilettantistici, a prescindere dal contratto principale del lavoratore.

La risposta evidenzia che la norma transitoria che inseriva i redditi da lavoro sportivo autonomo tra i “redditi assimilati” è stata abrogata per semplificare e coordinare il sistema. Dal 1° giugno 2024, il reddito dei lavoratori sportivi autonomi rientra nei normali redditi di lavoro autonomo, secondo le regole generali.  

Fonte: Risp. a consulenza giuridica AE 30 settembre 2025 n. 14

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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