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  • Tempo di lettura 4 min.

Un lavoratore è stato assunto in data 1° gennaio 2024 alle dipendenze di una società attiva nello sviluppo di software per la gestione dei dati e ha sottoscritto un patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 c.c.. In forza del patto di non concorrenza, è inibito al lavoratore, per un periodo di 24 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività – a qualunque titolo, in qualsiasi forma e attraverso qualsivoglia tipologia contrattuale – nel settore dello sviluppo di software per la gestione dei dati sull'intero territorio nazionale.

Come corrispettivo del patto di non concorrenza, la società datrice di lavoro ha corrisposto al dipendente, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro, un importo lordo mensile di 200 euro (per 13 mensilità annue).

Il dipendente si è successivamente dimesso in data 30 aprile 2025 e la società datrice di lavoro ha contestato la violazione del patto di non concorrenza per avere il dipendente avviato in data 1° settembre 2025 una nuova collaborazione con una società concorrente durante la vigenza del vincolo di non concorrenza, chiedendo la restituzione degli importi percepiti come corrispettivo del patto di non concorrenza e il versamento di una penale.

Il dipendente contesta la pretesa della società datrice di lavoro ritenendo nullo il patto di non concorrenza, sia sotto il profilo della indeterminatezza dell'oggetto e dell'estensione territoriale, sia con riferimento all'inadeguatezza del corrispettivo percepito a fronte delle limitazioni imposte.

Requisiti di validità del patto di non concorrenza

L'accordo in base al quale il lavoratore si obbliga, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività in concorrenza con il precedente datore di lavoro deve essere contenuto entro determinati limiti di oggetto, luogo e tempo.

Solo il limite temporale massimo di durata del patto è stabilito dall'art. 2125 c.c., ai sensi del quale, il patto di non concorrenza non può avere una durata superiore a 5 anni per i dirigenti e a 3 anni negli altri casi (ossia, per dipendenti con inquadramento nella categoria di quadro, impiegato o operaio).

La esatta determinazione del luogo e dell'oggetto delle limitazioni imposte al lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro sono, invece, rimessi alla libera negoziazione delle parti.

È, tuttavia, necessario che le obbligazioni che il lavoratore assume per il periodo successivo allo scioglimento del contratto di lavoro che limitano la possibilità di reimpiegarsi sul mercato non siano estese al punto da costringere il lavoratore ad una sostanziale inattività nel campo della sua professionalità, con conseguente perdita della capacità di guadagno per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro corrispondente alla durata del patto di non concorrenza (App. Catania 11 luglio 2025 n. 593).

Il corrispettivo per il patto di non concorrenza

È inoltre necessario che sia previsto apposito corrispettivo a favore del lavoratore. La legge non impone né la forma, né le modalità di erogazione del corrispettivo.

Pertanto, è possibile che il corrispettivo sia erogato, non solo al termine del rapporto di lavoro o addirittura in un momento ancora successivo (per esempio, prevendendo il pagamento di quota parte del complessivo corrispettivo alla cessazione del rapporto, e una seconda parte al termine del periodo di vigenza del vincolo), ma anche durante il rapporto di lavoro.

È essenziale, tuttavia, che il corrispettivo sia congruo, ossia proporzionato all'obbligo imposto al lavoratore. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il compenso pattuito, a prescindere dalle modalità della sua erogazione, non può, infatti, essere meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio effettivamente richiesto al lavoratore ed alla riduzione della sue capacità di guadagno (Cass. 5 maggio 2025 n. 11765).

Ove in concreto le somme elargite al lavoratore risultino sproporzionate rispetto alle limitazioni al medesimo lavoratore imposte, il patto di non concorrenza è nullo e il lavoratore è tenuto a restituire al datore di lavoro gli importi medio tempore ricevuti a titolo di corrispettivo.

Alla luce di queste considerazione, ove si prevede il pagamento del corrispettivo del patto di non concorrenza nel corso del rapporto di lavoro, potrebbe essere utile prevedere dei meccanismi di adeguamento del corrispettivo da attivare al momento della effettiva cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio, prevedendo il pagamento di ulteriori importi che, aggiungendosi al corrispettivo già riconosciuto in costanza del rapporto, compensino adeguatamente il lavoratore.

Nel caso di specie, il corrispettivo riconosciuto al lavoratore (appena 200 euro lordi mensili in relazione ad un rapporto di lavoro interrotto dopo appena 16 mesi) appare insufficiente ed inadeguato a bilanciare i limiti imposti al lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che l'intero patto deve ritenersi nullo. 

LA SOLUZIONE

Nel patto di non concorrenza occorre verificare che il compenso pattuito sia equo e proporzionato rispetto alle limitazioni imposte al lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del rapporto e che il suo oggetto non sia di ampiezza tale da determinare una sostanziale inattività del lavoratore per l'intera durata del vincolo.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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- Avvocato e Professore di diritto del lavoro Università di Napoli Federico II

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