lunedì 29/09/2025 • 06:00
La mancata indicazione di alcuni dati nel 730/2025 può essere sanata presentando un 730 integrativo. Tale possibilità è ammessa solo in specifici casi, oltre ai quali sarà necessario inviare un modello Redditi PF. La scadenza è il 25 ottobre, ma, ricadendo nella giornata di sabato, slitta al 27 ottobre.
Il termine ultimo per la trasmissione del modello 730/2025 è il 30 settembre 2025. I contribuenti che hanno inviato la dichiarazione e hanno rilevato successivamente la necessità d'integrare o correggere la stessa dovranno utilizzare a tal fine il modello Redditi PF 2025. Tuttavia, in specifici casi, è possibile anche trasmettere un 730 integrativo.
È necessario, quindi, valutare la natura dell'integrazione da effettuare, per verificare se la modifica della dichiarazione originaria possa essere eseguita con un nuovo 730, ovvero con un modello Redditi.
Integrazione con maggiore credito, minor debito o imposta invariata
La procedura d'integrazione del modello 730 avviene con diverse modalità che dipendono dalla tipologia di modifica da apportare, la quale può comportare o meno una situazione più favorevole per il contribuente.
Nello specifico, qualora quest'ultimo si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportino un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, perché non sono stati indicati tutti gli oneri nel modello 730 originario), ovvero un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (perché i dati inseriti non incidono sulla liquidazione delle imposte), il contribuente può presentare entro il 27 ottobre 2025 un nuovo modello 730, completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Il modello integrativo, tuttavia, può essere presentato solo ad un Caf o ad un professionista abilitato e ciò vale anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto.
In alternativa, per l'integrazione è possibile presentare un modello Redditi Persone fisiche 2025, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.
Considerando che il 730 integrativo è ammesso solo quando la modifica determina un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata, nei casi in cui dall'integrazione emerga un minor credito o un maggior debito, occorre utilizzare il modello Redditi Persone fisiche 2025 che può essere inviato:
Integrazione dei dati del sostituto d'imposta
La possibilità d'integrare il 730 già inviato è, altresì, ammessa anche nell'ipotesi in cui si renda necessario comunicare o modificare i soli dati del sostituto d'imposta. Pertanto, se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire l'identificazione del sostituto che effettuerà il conguaglio, ovvero di averli forniti in modo inesatto, può presentare sempre entro il 27 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.
Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio” e, nel frontespizio, la casella “730 integrativo” dev'essere valorizzata con il codice 2.
Nell'ambito della precompilata, la rettifica del sostituto d'imposta può avvenire anche con il 730 integrativo “Tipo 2”. Nel dettaglio, qualora il sostituto d'imposta indicato nel modello 730 abbia comunicato all'Agenzia delle Entrate un avviso di diniego nell'effettuare le operazioni di conguaglio fiscale, il contribuente riceve dall'Agenzia stessa la comunicazione del diniego.
In questa situazione, il contribuente può:
La presentazione del 730 integrativo di “Tipo 2” attraverso l'applicazione precompilata è disponibile, invece, fino al 10 novembre 2025.
Integrazione sostituto d'imposta e altri dati
La terza fattispecie per la quale è ammessa la presentazione del 730 integrativo è la combinazione dei due casi precedentemente analizzati, ossia:
Anche in presenza di entrambe le fattispecie, il contribuente può presentare entro il 27 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
730 integrativo |
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A chi presentare il modello? |
Quando è possibile? |
Come compilare il frontespizio |
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L'integrazione comporta:
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Casella “730 integrativo” del frontespizio con codice 1 |
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Casella “730 integrativo” del frontespizio con codice 2 |
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Integrazione sia dei dati del sostituto d'imposta, sia di altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata |
Casella “730 integrativo” del frontespizio con codice 3 |
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730 integrativo “Tipo 2” |
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Come presentare il modello? |
Quando è possibile? |
Cosa si può fare? |
Presentazione diretta dal portale della precompilata |
Il sostituto d'imposta indicato nel modello 730 ha comunicato all'Agenzia delle Entrate il diniego nell'effettuare le operazioni di conguaglio fiscale |
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È utile precisare, altresì, che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, pertanto, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730 stesso.
Rettifica dei dati dopo il 27 ottobre
Decorso il termine per la trasmissione del 730 integrativo, il contribuente può integrare i dati del 730 originario inviando un modello Redditi Persone Fisiche. Quest'ultimo può essere trasmesso:
Se dalla nuova dichiarazione emerge un importo a debito, il contribuente è tenuto al contestuale pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta secondo quanto previsto dal ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97).
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Lorenzo Meroni
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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