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lunedì 29/09/2025 • 06:00

Fisco Entro il 27 ottobre 2025

730/2025 integrativo: come correggere gli errori del modello trasmesso

La mancata indicazione di alcuni dati nel 730/2025 può essere sanata presentando un 730 integrativo. Tale possibilità è ammessa solo in specifici casi, oltre ai quali sarà necessario inviare un modello Redditi PF. La scadenza è il 25 ottobre, ma, ricadendo nella giornata di sabato, slitta al 27 ottobre.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 8 min.
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Il termine ultimo per la trasmissione del modello 730/2025 è il 30 settembre 2025. I contribuenti che hanno inviato la dichiarazione e hanno rilevato successivamente la necessità d'integrare o correggere la stessa dovranno utilizzare a tal fine il modello Redditi PF 2025. Tuttavia, in specifici casi, è possibile anche trasmettere un 730 integrativo.

È necessario, quindi, valutare la natura dell'integrazione da effettuare, per verificare se la modifica della dichiarazione originaria possa essere eseguita con un nuovo 730, ovvero con un modello Redditi.

Integrazione con maggiore credito, minor debito o imposta invariata

La procedura d'integrazione del modello 730 avviene con diverse modalità che dipendono dalla tipologia di modifica da apportare, la quale può comportare o meno una situazione più favorevole per il contribuente.

Nello specifico, qualora quest'ultimo si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportino un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, perché non sono stati indicati tutti gli oneri nel modello 730 originario), ovvero un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (perché i dati inseriti non incidono sulla liquidazione delle imposte), il contribuente può presentare entro il 27 ottobre 2025 un nuovo modello 730, completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Il modello integrativo, tuttavia, può essere presentato solo ad un Caf o ad un professionista abilitato e ciò vale anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto.

In alternativa, per l'integrazione è possibile presentare un modello Redditi Persone fisiche 2025, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.

Considerando che il 730 integrativo è ammesso solo quando la modifica determina un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata, nei casi in cui dall'integrazione emerga un minor credito o un maggior debito, occorre utilizzare il modello Redditi Persone fisiche 2025 che può essere inviato:

  • entro il 31 ottobre (correttiva nei termini), e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730 che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta;
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa);
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 c. 8 DPR 322/98).

Integrazione dei dati del sostituto d'imposta

La possibilità d'integrare il 730 già inviato è, altresì, ammessa anche nell'ipotesi in cui si renda necessario comunicare o modificare i soli dati del sostituto d'imposta. Pertanto, se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire l'identificazione del sostituto che effettuerà il conguaglio, ovvero di averli forniti in modo inesatto, può presentare sempre entro il 27 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.

Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio” e, nel frontespizio, la casella “730 integrativo” dev'essere valorizzata con il codice 2.

Nell'ambito della precompilata, la rettifica del sostituto d'imposta può avvenire anche con il 730 integrativo “Tipo 2”. Nel dettaglio, qualora il sostituto d'imposta indicato nel modello 730 abbia comunicato all'Agenzia delle Entrate un avviso di diniego nell'effettuare le operazioni di conguaglio fiscale, il contribuente riceve dall'Agenzia stessa la comunicazione del diniego.

In questa situazione, il contribuente può:

  • indicare un nuovo sostituto, inviando un modello 730 integrativo di “Tipo 2” e al termine delle operazioni d'invio il nuovo sostituto d'imposta indicato effettuerà il conguaglio;
  • inviare un modello 730 integrativo di “Tipo 2” con l'indicazione “nessun sostituto”. In questo caso, se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate. Al contrario, se il risultato è un'imposta a debito, bisognerà effettuare il pagamento con il modello F24.

La presentazione del 730 integrativo di “Tipo 2” attraverso l'applicazione precompilata è disponibile, invece, fino al 10 novembre 2025.

Integrazione sostituto d'imposta e altri dati

La terza fattispecie per la quale è ammessa la presentazione del 730 integrativo è la combinazione dei due casi precedentemente analizzati, ossia:

  • dati del sostituto d'imposta assenti o non corretti;
  • integrazione e/o rettifica degli elementi della dichiarazione che comporta un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

Anche in presenza di entrambe le fattispecie, il contribuente può presentare entro il 27 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.  

730 integrativo

A chi presentare il modello?

Quando è possibile?

Come compilare il frontespizio

  • Caf
  • Professionista abilitato

L'integrazione comporta:

  • un maggiore credito
  • un minor debito
  • un'imposta invariata

Casella “730 integrativo” del frontespizio con codice 1

  • Comunicazione dei dati del sostituto d'imposta omessi nel 730 originario;
  • Modifica dei dati del sostituto d'imposta precedentemente indicati nel 730 originario

Casella “730 integrativo” del frontespizio con codice 2

Integrazione sia dei dati del sostituto d'imposta, sia di altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata 

Casella “730 integrativo” del frontespizio con codice 3

730 integrativo “Tipo 2”

Come presentare il modello?

Quando è possibile?

Cosa si può fare?

Presentazione diretta dal portale della precompilata

Il sostituto d'imposta indicato nel modello 730 ha comunicato all'Agenzia delle Entrate il diniego nell'effettuare le operazioni di conguaglio fiscale

  • Indicare un nuovo sostituto;
  • Indicare “nessun sostituto”.

È utile precisare, altresì, che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, pertanto, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730 stesso.

Rettifica dei dati dopo il 27 ottobre

Decorso il termine per la trasmissione del 730 integrativo, il contribuente può integrare i dati del 730 originario inviando un modello Redditi Persone Fisiche. Quest'ultimo può essere trasmesso:

  • entro il 31 ottobre - correttiva nei termini;
  • dopo il 31 ottobre ed entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all'anno successivo (Redditi 2026 per p.i. 2025) - dichiarazione integrativa;
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione - dichiarazione integrativa – art. 2 c. 8 DPR 322/98.

Se dalla nuova dichiarazione emerge un importo a debito, il contribuente è tenuto al contestuale pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta secondo quanto previsto dal ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97).

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