sabato 27/09/2025 • 06:00
Il datore di lavoro committente deve rispettare gli obblighi di sicurezza ex art. 26 TUSL e può essere ritenuto responsabile per infortuni qualora permanga nella disponibilità giuridica dei luoghi di esecuzione dell'appalto: lo ha stabilito la Cassazione con Sent. 12 settembre 2025 n. 25113.
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Il datore di lavoro committente, che affidi lavori, servizi o forniture ad impresa appaltatrice nell'ambito della propria azienda nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della medesima, è tenuto, ove abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, all'adempimento degli specifici obblighi imposti dall'art. 26 D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro).
In caso di inadempimento a tali obblighi, il committente può essere ritenuto responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso ai dipendenti dell'impresa appaltatrice, anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull'attività di quest'ultima.
In tal senso, si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 25113 del 12 settembre 2025.
I fatti
Un lavoratore dipendente di una società, recatosi presso un'altra azienda committente al fine di effettuare la manutenzione di un macchinario, ha subito un grave infortunio sul lavoro per la caduta di un carrello posto sopra il motore del macchinario in riparazione.
Il Tribunale di Vicenza, adito dal lavoratore infortunato e dai suoi prossimi congiunti, ha escluso la responsabilità dell'azienda committente ed ha condannato esclusivamente la società datrice di lavoro del lavoratore infort...
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Michele Squeglia
- Professore di diritto del lavoro e della sicurezza del lavoro in Milano e consulente parlamentare della Commissione di Inchiesta sulle condizioni di lavoro presso la Camera dei DeputatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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