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sabato 27/09/2025 • 06:00

Speciali LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

ETS con esercizio infrannuale: decorrenza del nuovo regime fiscale

Per gli Enti del Terzo Settore con esercizio non coincidente con l'anno solare, il regime fiscale del D.Lgs. 117/2017 si applicherà dal primo periodo d'imposta iniziato nel 2026. Fino a tale data, permangono i vecchi regimi (inclusa la L. 398/91); le novità IVA, invece, decorrono comunque dal 1° gennaio 2026.

di Roberto Cossu - Dottore Commercialista e Docente

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Entrata in vigore delle disposizioni fiscali per gli Enti del terzo settore

A seguito dell'imminente applicazione delle disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017, il quadro normativo e interpretativo relativo al Terzo settore è oggetto di un progressivo affinamento attraverso interventi sia di natura legislativa che di prassi amministrativa, finalizzati a garantire la piena operatività della riforma.

Un recente contributo in tal senso è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro organizzato con la stampa specializzata del 18 settembre 2025. In tale ambito risulta chiarito il dubbio interpretativo relativo all'applicazione temporale delle nuove disposizioni fiscali nei confronti degli enti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare.

La modifica del comma 2 dell'art. 104 D.Lgs. 117/2017

L'art. 104 D.Lgs. 117/2017, dopo le varie versioni che attendevano l'autorizzazione della Commissione europea, al comma 2 fissa l'entrata in vigore del regime fiscale del Terzo settore al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. A seguito della modifica introdotta dal DL 84/2025, è stato sostituito il precedente criterio che subordinava l'efficacia della norma all'autorizzazione della Commissione europea.

Enti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare

La formulazione contenuta nel comma 2 dell'art. 104 D.Lgs. 117/2017 non lasciava dubbi interpretativi per gli enti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Di fatto il periodo di imposta, successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, coincide con l'anno 2026 ed inizia il 1° gennaio. In tal senso si ha la totale coincidenza tra il momento d'inizio definito dalla norma e l'inizio del nuovo periodo d'imposta dell'ente.

Enti con il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Il comma 2 dell'art. 104 D.Lgs. 117/2017 ha generato dubbi interpretativi per gli enti il cui periodo d'imposta inizia in corso d'anno, generalmente il 1° settembre. Conseguentemente, è stato chiesto se un ente, con il periodo d'imposta che inizia il 1° di settembre e termina il 31 agosto, debba applicare il nuovo regime d'imposta dal 1° gennaio 2026.

In base alla risposta fornita, gli enti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, applicheranno il nuovo regime fiscale, delineato dal titolo X del Codice del Terzo settore, unicamente dal primo periodo d'imposta che avrà inizio nel corso del 2026. Conseguentemente, sino a tale momento, continueranno a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

A titolo esemplificativo, un ente con esercizio sociale compreso tra il 1° settembre 2025 e il 31 agosto 2026, dal 1° gennaio 2026 non potrà ancora beneficiare della disciplina tributaria riportata nel Titolo X. Sino al 31 agosto 2026 dovrà applicare la normativa fiscale antecedente alla riforma. Soltanto a partire dal successivo esercizio, ossia dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2027, l'ente sarà assoggettato al nuovo assetto impositivo introdotto dal titolo X del D.lgs. 117/2017.

Applicazione della stessa normativa per tutto il periodo d'imposta

La soluzione interpretativa proposta mira ad assicurare un criterio uniforme di decorrenza, fondato non su una data prestabilita, bensì sull'inizio del periodo d'imposta, con l'effetto di scongiurare applicazioni frazionate della disciplina all'interno del medesimo esercizio. Diversamente, qualora la decorrenza fosse stata ancorata rigidamente al 1° gennaio 2026, un ente con esercizio sociale a cavallo d'anno sarebbe stato tenuto a predisporre un rendiconto intermedio al 31 dicembre 2025, al fine di applicare il regime fiscale previgente alla prima parte della gestione, e un ulteriore rendiconto dal 1° gennaio al 31 agosto 2026, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina fiscale.

Applicazione della L. 398/91

L'ambito applicativo della L. 398/91, originariamente riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), è stato esteso anche alle associazioni senza fini di lucro dall'art. 9-bis DL 417/91. In forza di tale disposizione, sino alla sua abrogazione, anche le associazioni non lucrative possono beneficiare del regime agevolativo ivi previsto.

L'art. 102 D.Lgs. 117/2017 (recante le abrogazioni) stabilisce che l'art. 9-bis DL 417/91 sarà abrogato a decorrere dal termine individuato dall'art. 104, comma 2, del medesimo decreto. Ne consegue che la disciplina che consente l'applicazione della L. 398/91 alle associazioni senza fini di lucro cesserà di avere efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Sul punto, la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate in occasione di un incontro organizzato con la stampa specializzata del 18 settembre 2025 ha precisato che le associazioni con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare potranno avvalersi delle disposizioni di cui al titolo X del Codice del Terzo settore soltanto a decorrere dal nuovo esercizio che avrà inizio nel 2026 (ad esempio, dal 1° settembre 2026 per gli enti con esercizio sociale 1° settembre – 31 agosto). Per il periodo precedente, continueranno ad applicarsi le regole previgenti.

In coerenza con tale chiarimento, deve ritenersi che le associazioni con esercizio non coincidente con l'anno solare siano legittimate a continuare a fruire delle agevolazioni di cui alla L. 398/91 anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e la conclusione del loro esercizio in corso (ad esempio, fino al 31 agosto 2026).

Precisazioni sull'applicazione dell'IVA

È opportuno precisare che la perdurante applicazione delle disposizioni fiscali previgenti, anche per una frazione dell'anno 2026, concerne esclusivamente i regimi disciplinati dal Codice del Terzo settore e non incide sull'operatività delle novità in materia di imposta sul valore aggiunto, le quali troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026.

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