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venerdì 22/08/2025 • 06:00

Speciali ENTI DEL TERZO SETTORE

Co-programmazione: 5 per mille e altri contributi pubblici e privati

La normativa sul terzo settore attua il principio costituzionale di sussidiarietà: lo Stato e gli enti pubblici devono favorire i soggetti privati non profit contribuendo al loro funzionamento. In caso di mancata iscrizione al RUNTS gli enti sono esclusi dal riparto del 5 per mille e da altri contributi pubblici, mentre quelli privati vedranno ridotta la convenienza.

di Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista, Rappresentante ANTI alla CFE

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L'iscrizione al RUNTS, unico strumento per potersi qualificare enti del terzo settore, comporta una serie di adempimenti soggetti al controllo, in primis per la grande trasparenza di questo registro: rispetto all'equivalente registro delle imprese, gestito dalla stessa struttura informatica, chiunque può accedere a internet (https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Ricerca-enti), anche solo digitando il codice fiscale dell'ente. Questo indirizzo consente anche la ricerca con la denominazione (ricerca non facile, perché questi enti utilizzano spesso gli stessi nomi), il comune di residenza o il numero di iscrizione al registro.

Ed è proprio con la ricerca per comune, che questo ente locale deve essere consapevole di quali ETS vi hanno sede, per applicare correttamente l'art. 55 D.Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore). Il c. 1 richiama, oltre al principio di sussidiarietà, quelli di cooperazione, efficacia ed efficienza, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare.

Il c. 2 specifica il contenuto della co-programmazione e il c. 3 della co-progettazione, attivando un partenariato. Il c. 4 individua le regole per l'individuazione degli enti, problema rilevante nei grandi comuni. Abbiamo cercato quali enti sono presenti in un piccolo comune lombardo, dove c'è, ad esempio una sola casa di riposo. Per iniziative pubbliche nell'ambito delle sue attività, il comune dovrà concertarle con questo ente.

Non è un mistero l'assenza dal registro della fondazione privata della scuola materna: questi enti non potevano essere ONLUS, in quanto per questa qualificazione l'attività educativa doveva essere rivolta solo a soggetti svantaggiati. Regola ONLUS anche per le case di riposo, che non potevano avere questa qualifica per il solo fatto di ospitare persone anziane. Si veda al riguardo la sentenza Cass. 6505 del 31 marzo 2015.

Con la normativa ETS la scuola materna può iscriversi al registro, per ottenere i benefici di cui diremo in seguito e per partecipare alle scelte del comune. Che, nel caso di specie, aveva istituito una sezione di scuola materna presso le scuole pubbliche, senza nemmeno consultare quella non profit esistente.

Passando ai vantaggi economici, il primo – che non costa nulla ai donatori – è la partecipazione al riparto del 5 per mille. Solo gli ETS possono usufruire di questa agevolazione, chiedendo l'inserimento nell'elenco specifico, anche già al momento della richiesta di iscrizione al RUNTS. Nell'anagrafica del registro, viene immediatamente evidenziato se l'ente, di qualsiasi categoria – anche le associazioni di promozione sociale (APS) – è nell'elenco del 5 per mille.

Per completezza, segnaliamo che il 5 per mille può essere usufruito anche dalle associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione sia presente il settore giovanile, che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgano prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Qui non c'è un analogo automatismo al momento di iscrizione nel relativo registro: i soggetti interessati devo presentare in via telematica un'istanza all'Agenzia delle Entrate, come previsto dall'art. 6 DPCM 23 luglio 2020.

Passiamo alla seconda fonte di entrate, i contributi pubblici. La concessione avviene ai sensi dell'art. 12 della legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90). Con l'avvio del RUNTS difficilmente un ente pubblico concederebbe fondi ad un soggetto non tenuto alla pubblicazione di un bilancio, oggetto di controllo. Cioè ad un soggetto non iscritto al RUNTS.

Analogo discorso vale per la detraibilità dei contributi erogati dai privati: l'art. 104 c. 1 aveva esteso, in via transitoria, alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale le agevolazioni spettanti ai donatori verso ETS, in particolare le detrazioni dall'IRPEF previste dall'art. 83 del codice. Dal 1° gennaio 2026 non saranno rilevanti per i donatori le erogazioni a chi non è passato al regime ETS. Salva, si ritiene, la moratoria sino al successivo 31 marzo per la transizione delle ONLUS.

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