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martedì 23/09/2025 • 10:37

Lavoro DALL'INPS

Lavoratori sportivi: come accedere ai trattamenti pensionistici erogati dal FPSP

L’INPS, con Circ. 22 settembre 2025 n. 127, riepiloga i trattamenti pensionistici erogati dal FPSP (Fondo Pensione Sportivi Professionisti) in favore dei lavoratori sportivi e fornisce alcune istruzioni operative per l’accesso ai medesimi.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 8 min.
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Secondo l'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021, come modificato dal decreto legislativo n. 163/2022, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP) gestito dall'INPS i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività (Circ. 22 settembre 2025 n. 127).

Dal 1° luglio 2023, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo n. 166/1997.

Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative operanti nei settori professionistici.

Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale.

Categorie di lavoratori assicurati al FPSP

l'elenco dei profili di lavoratori che esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo iscrivibili al FPSP sono i seguenti:

  • atleta;
  • allenatore;
  • istruttore;
  • direttore tecnico;
  • direttore sportivo;
  • preparatore atletico;
  • direttore di gara;
  • ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva.

Dal 1° luglio 2023 gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), anche nei casi di rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro aventi natura “commerciale” (palestre, sale fitness ecc.), sono assicurati:
- al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP) in caso di rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell'ambito del settore professionistico);
- alla Gestione separata INPS nei casi di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato al di fuori dei settori professionistici.

Annualità contributiva utile ai fini delle prestazioni

A decorrere dal 1° luglio 2023 per le figure dei lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato, a prescindere dall'appartenenza o meno al settore dilettantistico o al settore professionistico, l'annualità minima di contribuzione richiesta ai fini della copertura assicurativa per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto a pensione è fissata in 260 contributi giornalieri.

Posto che l'anzianità contributiva per i lavoratori iscritti al FPSP è espressa in giornate, considerando l'anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi, ciascuno dei quali di 26 giorni, ai fini del perfezionamento dell'annualità contributiva prevista si deve tenere conto, oltre che del numero dei contributi giornalieri richiesti annualmente (260), anche dell'anzianità assicurativa utile per la copertura degli anni richiesti dalla legge per la concessione della prestazione, ossia dell'arco assicurativo temporale che deve trascorrere dalla data del primo contributo versato e accreditato al FPSP fino alla decorrenza della pensione (ad esempio, nel caso della pensione di vecchiaia, almeno 20 anni).

Ne consegue che, nel caso di un lavoratore che maturi il requisito contributivo antecedentemente a quello assicurativo, il diritto a pensione non si perfeziona fino al raggiungimento degli anni di assicurazione richiesti dalla legge.

Rapporti tra la contribuzione FPSP e la contribuzione versata o accreditata presso l'AGO-FPLD e la Gestione autonoma CD/CM

Nel caso degli sportivi professionisti iscritti al FPSP in data antecedente e dal 1° gennaio 1996 (incluse le categorie degli ex sportivi professionisti delle Federazioni del Motociclismo, fino alla data del 7 giugno 2011, e del Pugilato, fino alla data del 19 dicembre 2013) e dei lavoratori sportivi assicurati a decorrere dal 1° luglio 2023, in possesso di almeno 20 di anzianità contributiva per attività lavorativa svolta nella specifica qualifica di lavoratore sportivo, la cumulabilità della contribuzione AGO-FPLD e/o CD/CM con la contribuzione versata e accreditata al FPSP, in applicazione delle citate norme, è utile ai fini della determinazione della sola misura del trattamento pensionistico.

Si precisa che nei casi in cui i lavoratori sportivi, iscritti al FPSP dal 1° gennaio 1996 o dal 1° luglio 2023, non maturino i requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi richiesti nel FPSP, i medesimi possono perfezionare il diritto a pensione, utilizzando anche la contribuzione da lavoro dipendente versata nel FPLD e nella Gestione autonoma CD/CM, avvalendosi di uno degli istituti di cumulo di periodi assicurativi.

Trattamenti pensionistici per gli sportivi in possesso del primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996

Gli sportivi professionisti in possesso del primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 hanno diritto alle medesime prestazioni pensionistiche spettanti ai lavoratori dipendenti iscritti all'AGO.
Nello specifico, il FPSP assicura i seguenti trattamenti pensionistici:
- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di inabilità;
- pensione ai superstiti; 
- pensione supplementare;
- supplemento di pensione.

Trattamenti pensionistici per gli sportivi in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Con esclusivo riferimento ai soggetti che hanno maturato i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, la pensione di vecchiaia - dal 1° gennaio 2023 - si consegue al raggiungimento dei 54 anni di età (uomini e donne). Il requisito deve essere adeguato alla speranza di vita.
I lavoratori conseguono il diritto alla pensione quando sono trascorsi almeno 20 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultano versati o accreditati in loro favore almeno 20 anni di contributi giornalieri, compresi quelli volontari.

La contribuzione deve risultare versata per il lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di professionista sportivo.

Contribuzione estera in qualità di lavoratore sportivo

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo sono utili anche i periodi assicurativi maturati in Paesi nei confronti dei quali trovano applicazione i regolamenti UE (Stati UE, SEE e Svizzera) e in Paesi extra UE con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, nel rispetto del minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione internazionale previsto dalla normativa UE (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. Possono essere totalizzati, inoltre, i periodi assicurativi maturati nel Regno Unito sia in periodi antecedenti che successivi alla Brexit.

Ciò premesso, la normativa nazionale previdenziale del settore dello sport stabilisce che, ai fini del conseguimento dei trattamenti pensionistici a carico del FPSP, è necessario verificare che l'attività del lavoratore sia stata svolta in qualità di sportivo. 

La contribuzione estera in qualità di lavoratore sportivo, certificata dalle Istituzioni estere nei SED, nei formulari internazionali equivalenti previsti dalle convenzioni bilaterali e nell'eventuale documentazione allegata, può essere utilizzata per perfezionare il diritto ai trattamenti pensionistici a carico del FPSP.

Incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro

Qualora il lavoratore sportivo sia pensionato si applica, ove previsto, il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro svolto anche all'estero.

Inoltre, con riferimento ai redditi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa si chiarisce che, indipendentemente dall'importo, i medesimi comportano l'applicazione del regime di incumulabilità della pensione, ove prevista.

In particolare, il divieto di cumulo opera sulla base di specifiche disposizioni nei confronti dei titolari di: 

a) pensioni o assegni di invalidità a carico dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive o sostitutive della medesima;

b) pensione anticipata lavoratori precoci;

c) pensione quota 100;

d) pensione anticipata con 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva;

e) pensione anticipata flessibile;

f) pensione anticipata conseguita avvalendosi dell'agevolazione di computare il valore di una o più prestazioni di rendita acquisite presso forme pensionistiche di previdenza complementare.

In riferimento alle pensioni di cui alle precedenti lettere c), d), e), f) è prevista una deroga all'incumulabilità in presenza di redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Fonte: Circ. INPS 22 settembre 2025 n. 127

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