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martedì 23/09/2025 • 06:00

Fisco ADEMPIMENTI E VERSAMENTI

Calendario fiscale ottobre 2025: quali sono le scadenze da ricordare

La timeline delle scadenze di ottobre 2025 segna il termine di presentazione del modello Redditi, dell'IRAP, del 770/2025 e del modello IVA TR per il 3° trimestre. Ulteriore scadenza riguarda le imprese ammesse al regime transfrontaliero di franchigia che dovranno inviare la comunicazione trimestrale.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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Il calendario fiscale di ottobre 2025 prevede per professionisti, imprese e contribuenti, la scadenza di versamenti e adempimenti.

10 ottobre

I contribuenti che hanno presentato il modello 730 al proprio sostituto d'imposta, entro il 10 ottobre possono comunicare allo stesso di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef, ovvero di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3.

15 ottobre

I soggetti passivi IVA che si avvalgono della fatturazione differita, entro il 15 ottobre sono tenuti ad emettere il documento elettronico riepilogativo, in riferimento alle operazioni effettuate nel mese di settembre 2025.

La stessa scadenza interessa coloro che hanno inviato il modello Redditi precompilato, nonché i modelli Redditi Persone fisiche correttivi ad esso collegati ed intendono procedere all'annullamento degli stessi. Tale possibilità, è ammessa entro il 15 ottobre, purché non sia stato predisposto un modello F24.

16 ottobre

Il 16 ottobre ricadono le scadenze dei versamenti relativi:

  • alla rata dovuta a titolo di saldo e primo acconto derivante dalla dichiarazione dei redditi 2025 per il periodo d'imposta 2024, per i contribuenti che hanno deciso di rateizzare le somme dovute. In tal caso, è opportuno ricordare che, il pagamento dev'essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione (quindi 16 dicembre 2025);
  • all'IVA riferita alle operazioni del mese di settembre 2025, per i soggetti mensili, il cui pagamento dovrà essere eseguito con modello F24 utilizzando il codice tributo “6009”;
  • all'ottava rata del saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale relativa al 2024, ai fini del quale il modello F24 dev'essere compilato con il codice tributo 6099 per il versamento dell'imposta e con il codice tributo 1668 per il pagamento degli interessi;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti;
  • alle ritenute operate nel mese di settembre 2025. I sostituti d'imposta che si avvalgono del 770 semplificato (art. 16 D.Lgs. 1/2024), devono comunicare anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con Provv. AE 25978/2025;
  • all'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax), se il trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti partecipativi, ovvero la conclusione dell'operazione su derivato ed altri valori mobiliari è avvenuta a settembre 2025.

27 ottobre

Considerando che il 25 ottobre è sabato, gli adempimenti previsti dalle norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria in scadenza in tale giorno, slittano al primo giorno lavorativo successivo (art. 7 c.1 lett. h) DL 70/2011).

Pertanto, i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie obbligati a trasmettere gli elenchi riepilogati Intrastat con periodicità mensile o trimestrale, devono provvedere all'invio dei dati riferiti alle cessioni ed agli acquisti di settembre o del 3° trimestre 2025, entro il 27 ottobre.

Analogamente, i contribuenti che hanno presentato il modello 730/2025, entro il 27 ottobre possono presentare al CAF o al professionista abilitato l'eventuale 730 integrativo.

31 ottobre

Il 31 ottobre 2025 è il termine ultimo per la presentazione del Modello Redditi 2025 e dell'IRAP 2025 relativi al periodo d'imposta 2024, da parte delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Diversamente, i soggetti all'imposta sul reddito delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi e l'IRAP entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2 c. 2 DPR 322/98).

Il modello Redditi e l'IRAP possono essere trasmessi:

  • per via telematica, direttamente dal dichiarante;
  • per via telematica, tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell'art. 3 c. 3 DPR 322/98;
  • per via telematica, tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell'art. 3 c. 2-bis DPR 322/98.

Nell'ambito della dichiarazione precompilata, coloro che hanno già inviato il modello 730 ed hanno la necessità di completare o correggere la dichiarazione, entro il 31 ottobre 2025 potranno trasmettere un modello “Redditi aggiuntivo” oppure un modello “Redditi correttivo”.

I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le ritenute operate nel corso del 2024, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi, presentano entro il 31 ottobre il modello 770.

A tal fine, è utile ricordare che dall'anno 2025, i sostituti di imposta che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque, qualora abbiano aderito al c.d. 770 semplificato inviando i dati mensilmente, non dovranno presentare la dichiarazione annuale.

Per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all'art. 70-octiesdecies c. 1 DPR 633/72, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, il 31 ottobre 2025 scade il termine per comunicare il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e il valore delle predette operazioni effettuate in ogni altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, relativi al terzo trimestre 2025. La trasmissione della comunicazione, infatti, deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile (D.Lgs. 180/2024, Provv. AE  155649/2025).

Entro il 31 ottobre dovrà essere trasmesso, altresì, il modello TR da parte dei soggetti passivi IVA che hanno realizzato nel terzo trimestre 2025 un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale somma, ovvero l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.

I contribuenti che hanno beneficiato del ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 ed hanno optato per il pagamento rateale dell'imposta sostitutiva, entro il 31 ottobre devono eseguire il versamento dell'ottava rata.

Il 31 ottobre è anche il termine ultimo per:

  • effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, relativi alle cessioni di gasolio e benzina (destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori) verso consumatori finali eseguite dai distributori di carburanti nel mese di settembre 2025 (per i soggetti mensili), ovvero nel terzo trimestre 2025 (per i soggetti trimestrali);
  • la presentazione della dichiarazione e versamento dell'IVA dovuta per il mese di settembre per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS;
  • l'invio dell'istanza per richiedere il bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2025 da parte degli autotrasportatori.

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