giovedì 18/09/2025 • 12:11
L’Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 18 settembre 2025 n. 247, fornisce un chiarimento relativo all’imposizione fiscale dell’incentivo al posticipo del pensionamento per il personale iscritto alle forme esclusive dell'AGO, come i dipendenti della Gestione pubblica.
redazione Memento
L’Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 18 settembre 2025 n. 247, si occupa della tassazione dell'incentivo al posticipo del pensionamento (c.d. Bonus Maroni o Bonus Giorgetti): i lavoratori che maturano, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti per la pensione anticipata flessibile e per la pensione anticipata per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025) e scelgono di non accedervi rimanendo al lavoro, possono rinunciare all'accredito della quota dei contributi AGO a proprio carico.
A seguito dell'esercizio di tale facoltà, dalla prima scadenza utile per il pensionamento il datore di lavoro versa la predetta quota al lavoratore e non più all'INPS. Le somme corrisposte al lavoratore a tale titolo non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.
Poiché la normativa fa espresso riferimento solo ai lavoratori iscritti alle forme sostitutive dell'AGO, è stato chiesto alle Entrate se l'esclusione dal reddito possa essere estesa anche ai lavoratori iscritti a forme esclusive dell'AGO.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
Stante il richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera ibis), del TUIR, dal punto di vista fiscale, le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all'accredito contributivo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Va rilevato, al riguardo, che il citato articolo 51, comma 2, lettera ibis), del TUIR riguarda solo i lavoratori dipendenti iscritti all'AGO e alle sue forme sostitutive e non anche i lavoratori iscritti alle forme ''esclusive'' con la conseguenza che restano esclusi da tale disposizione i lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, in quanto forma esclusiva dell'AGO.
Dagli atti parlamentari (relazione tecnica di passaggio alla legge di bilancio 2025) emerge che la modifica normativa recata dalla Legge di Bilancio 2025 è finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi al posticipo della pensione, includendovi oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2025, anche quelli che hanno maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025, nonché a prevedere l'esclusione dalla tassazione delle somme corrispondenti alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.
Nella risoluzione n. 45/E del 2025 è stato chiarito che la finalità agevolativa (incentivante) della disposizione richiamata sarebbe in parte vanificata laddove la possibilità di rinuncia all'accredito contributivo anche per gli iscritti alle forme ''esclusive'' dell'AGO non fosse accompagnata dall'esclusione dalla tassazione delle corrispondenti quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della predetta rinuncia.
Per quesiti motivi si ritiene che il regime di non imponibilità del TUIR possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ''esclusive'' di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
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Francesca Zucconi
- Consulente del Lavoro in PaviaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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