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Rimborso IVA per soggetti extra UE

I soggetti non stabiliti nell'Unione Europea, ma in Stati con cui esistono rapporti di reciprocità, potranno richiedere il rimborso dell'IVA assolta in Italia entro il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di riferimento, purché venga presentata l'istanza al Centro Operativo di Pescara, utilizzando il Modello IVA 79, mediante consegna diretta, oppure servizio postale o con corriere espresso.

In buona sostanza, i soggetti esercenti un'attività d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all'UE, possono richiedere, entro il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di riferimento, il rimborso dell'imposta assolta nello Stato italiano in relazione agli acquisti ed alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività, secondo le modalità previste dal DM 2672/82.

Il diritto al rimborso dell'IVA è condizionato all'effettivo assoggettamento all'imposta dell'attività svolta dal richiedente nel proprio Stato, con conseguente esclusione o limitazione nell'ipotesi di attività totalmente o parzialmente esente; in quest'ultima ipotesi. il richiedente avrà diritto al rimborso parziale dell'Iva assolta pari al pro-rata di detrazione.

L'Agenzia ritiene valide le istanze riferibili ai periodi trimestrali o annuali. Quanto al primo caso:

  • I trimestre (fatture da gennaio a marzo);
  • II trimestre (fatture da aprile a giugno);
  • III trimestre (fatture da luglio a settembre);
  • IV trimestre (fatture da ottobre a dicembre).

E' ammessa la richiesta di rimborso per un periodo inferiore a tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un anno solare. All'istanza il richiedente dovrà allegare:

  • originali delle fatture;
  • documentazione da cui si evinca il pagamento delle fatture stesse;
  • attestazione rilasciata dall'Amministrazione di stabilimento del richiedente, dalla quale risulti la qualità di soggetto passivo dell'IVA, nonché la data di decorrenza dell'iscrizione.

Il certificato ha validità annuale dalla data del rilascio e potrà essere utilizzato per tutte le istanze presentate in tale periodo. Attenzione poi all'importo chiesto a rimborso che non potrà essere inferiore a 400 euro se l'istanza è trimestrale oppure 50 euro se l'istanza è annuale.

Quanto alle prestazioni di trasporto non imponibili, si fa riferimento a quelle effettuate nel quadro del traffico internazionale di beni, in particolare, a determinate condizioni, le prestazioni di trasporto connesse con il transito, l'esportazione o l'importazione di beni. Se, dopo il pagamento del rimborso, l'Agenzia viene a conoscenza di fatti o elementi che fanno venire meni il diritto al rimborso, emetterà un atto motivato di recupero delle somme indebitamente riscosse, provvedendo ad irrogare le relative sanzioni.

Ricapitolando, entro il prossimo 30 settembre andrà presentato il Modello 79, quale istanza per ottenere il rimborso IVA da parte dei soggetti non residenti stabiliti in Stati extra-UE, per ottenere il rimborso dell'imposta assolta in Italia per acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti l'attività.

Reciprocità normativa dei rimborsi: cosa prevede l'art. 38-ter?

Entrando nel dettaglio, i soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati extra-UE, potranno richiedere il rimborso dell'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività.

Per poter richiedere il rimborso è richiesta la sussistenza di una reciprocità normativa per i rimborsi. Infatti, come chiarito dalla Cassazione, nelle transizioni economiche tra paesi europei il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto che sia stata assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, può essere richiesto il rimborso a condizioni che sussista una reciprocità normativa per i rimborsi (Cass. 26121/2023).

Inoltre, l'Agenzia delle entrate, con la Risp. AE 19 maggio 2022 n. 278, ha posto l'attenzione sulla cessione del credito IVA. In passato l'Agenzia ha sempre negato la possibilità ad un soggetto passivo di cedere il proprio credito IVA, nonostante fosse stata implicitamente riconosciuta dal legislatore attraverso la previsione di cui all'art. 5 c. 4-ter DL 70/88, secondo cui in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma dal suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia definitivo (ante modifica del 2019). Ai fini fiscali, poteva essere oggetto di cessione solo il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA, sempre che sia stato chiesto a rimborso. La cessione deve essere effettuata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata in cui devono chiaramente individuarsi le parti contraenti e l'oggetto del contratto; inoltre, ai sensi dell'art. 69 RD 18 novembre 1923 n. 2440, l'avvenuta cessione del credito deve essere notificata all'ente pagatore (Agenzia delle entrate competente per territorio nonché all'agente della riscossione).

Ecco che Prima delle modifiche recate dall'art.12-sexies DL 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019 - con il quale è stato introdotto nel citato comma 4-ter anche il richiamo al credito IVA "del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale", con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020 - era stata sempre negata la possibilità di cedere un credito IVA chiesto a rimborso diverso da quello risultante dalla dichiarazione annuale.

Poi la Circ. AE 6/2006 ha chiarito che per credito risultante dalla dichiarazione annuale, si deve intendere quello indicato nella dichiarazione annuale Iva e, pertanto, solo tali crediti - e non anche quelli infrannuali chiesti a rimborso - sono suscettibili di cessione". Atteso che, nonostante le modifiche recate alla norma in commento, il legislatore non ha inserito alcun richiamo ai rimborsi IVA eseguiti nei confronti dei soggetti non residenti nell'Unione europea, e che lo stesso art. 38-ter DPR 633/72 e il Decreto 20 maggio 1982, n. 2672 (recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 38-ter) non recano alcuna indicazione in merito alla possibilità di cedere a terzi il credito IVA chiesto a rimborso, a parere dell'Agenzia solo il credito IVA risultante dalla dichiarazione IVA annuale o infrannuale (Modello IVA TR) può essere oggetto di cessione.

D'altronde, in assenza di una espressa previsione normativa, per l'Agenzia non sarebbe possibile estendere a crediti diversi da quelli innanzi citati la salvaguardia contenuta nell'art. 5 c. 4-ter DL 70/88, che ammette la ripetizione anche nei confronti del cessionario delle somme rimborsate - peraltro senza alcuna garanzia - laddove le stesse dovessero essere in un momento successivo recuperate perché non spettanti.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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