L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 245 del 16 settembre 2025, ha chiarito che alla maggiorazione individuale derivante dalla capitalizzazione di pensioni riferibili a prestazioni maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 si applica la tassazione separata. Il D.Lgs. 252/2005, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, ha modificato la disciplina delle forme di previdenza complementare. Il regime transitorio di cui all'art. 23 c. 5 D.Lgs. 252/2005 stabilisce che per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Come chiarito nella Circ. 18 dicembre 2007, n. 70/E per le prestazioni corrispondenti ai montanti maturati prima dell'entrata in vigore del decreto, si rendono applicabili le disposizioni protempore vigenti in relazione al periodo di maturazione. In particolare, relativamente alla prestazione definitiva in forma di capitale è stato chiarito che per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007 le nuove disposizioni relative alle modalità di tassazione si rendono applicabili alle prestazioni riferibili agli importi maturati da tale data. Relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente. Sulla base di quanto rappresentato nell'istanza, le somme da liquidare nel 2025 (c.d. ''maggiorazione individuale'') derivano dalla capitalizzazione di pensioni riferibili a prestazioni maturate anteriormente al 1° gennaio 2007, pertanto anche a tali somme si ritiene applicabile la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005. Pertanto, in linea con quanto chiarito nella Ris. AE 31 gennaio 2002 n. 30/E, la maggiorazione individuale sarà soggetta alle regole della tassazione separata stabilite per le altre indennità e somme di cui all'art. 17 c. 1 lett. a DPR 917/86, fra cui rientrano le capitalizzazioni delle pensioni. Fonte: Risp. AE 16 settembre 2025 n. 245
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Al via da settembre il cd. Bonus Giorgetti, incentivo al posticipo del pensionamento che restituisce in busta paga al lavoratore la quota contributiva IVS a propr..
Approfondisci con
L'indennità corrisposta da un'azienda all'ex dipendente, a seguito di sentenza con cui era stata accertata l'illegittimità del contratto di somministrazione per superamento del limite consentito, ha natura risarcitoria e..
Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.