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Con la Risp. AE 15 settembre 2025 n. 239, l'Agenzia delle Entrate affronta la questione della qualificazione fiscale di un trust americano dopo il decesso del disponente, quando i beneficiari sono residenti in Italia. Il documento chiarisce che, in presenza di beneficiari individuati e di un assetto contrattuale che attribuisce loro un diritto certo alle distribuzioni, il trust viene considerato trasparente ai fini fiscali italiani. Questo comporta obblighi dichiarativi specifici e l'imputazione dei redditi direttamente in capo ai beneficiari, rendendo fondamentale una corretta valutazione sia per i professionisti sia per i privati che si trovano in situazioni simili.

L'istituto del trust è sempre più utilizzato nella pianificazione patrimoniale internazionale, ma la sua gestione fiscale pone molteplici interrogativi quando intervengono soggetti residenti in paesi diversi. La Risp. AE 15 settembre 2025 n. 239 dell'Agenzia delle Entrate si concentra sul caso di un trust americano costituito in California da un disponente statunitense, e sui suoi effetti fiscali per i beneficiari residenti in Italia dopo la morte del disponente.

Gli istanti sono persone fisiche residenti in Italia, beneficiari finali di un trust americano. Il trust era stato costituito dal disponente, cittadino americano, che era anche il primo trustee e beneficiario, con potere di revoca e modifica fino al proprio decesso. Dopo la sua morte, il trust cambia natura secondo la normativa USA, divenendo irrevocabile e passando sotto la gestione di un nuovo trustee non residente in Italia, anch'esso beneficiario.

Il patrimonio del trust è costituito esclusivamente da beni situati negli Stati Uniti. I beneficiari residenti ricevono delle attribuzioni patrimoniali secondo percentuali predeterminate, senza discrezionalità da parte del trustee sull'an o sul quantum delle distribuzioni.

Gli istanti chiedevano all'Agenzia delle Entrate se, a seguito della morte del disponente, il trust dovesse essere qualificato come opaco, trasparente o interposto, sottolineando che prima del decesso il trust era assimilabile a un Grantor Trust (interposto), ma che dopo la morte il trust si trasforma, secondo la normativa statunitense, in un Non Grantor Trust.

Nessuna interposizione e qualificazione trasparente

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che:

  • il trust va valutato secondo la disciplina italiana, tenendo conto dell'assetto contrattuale effettivo dopo la morte del disponente;
  • non vi è interposizione fiscale, perché i beneficiari residenti non esercitano alcuna ingerenza nella gestione del trust e il trustee ha ampi poteri gestori;
  • il trust deve essere qualificato come trasparente ai fini fiscali italiani. Gli istanti sono beneficiari individuati, con diritto certo a ricevere la distribuzione del fondo residuo secondo percentuali già stabilite dall'atto istitutivo;
  • il trustee non detiene poteri discrezionali sostanziali sulle modalità e sull'entità delle distribuzioni, che sono vincolate dalle disposizioni del trust.

Di conseguenza, i redditi del trust vengono imputati direttamente ai beneficiari italiani, ai sensi dell'art. 73 c. 2 TUIR, secondo la loro quota di partecipazione.

Obblighi fiscali per i beneficiari residenti

Essendo i beneficiari italiani titolari di un diritto certo alle attribuzioni dal trust, devono:

  • dichiarare i redditi imputati in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo alla morte del disponente;
  • assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale e compilare il quadro RW.

Fonte: Risp. AE 15 settembre 2025 n. 239

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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