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mercoledì 17/09/2025 • 06:00

Fisco ADEMPIMENTO PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA

770 semplificato: invio dati da gennaio ad agosto entro il 30 settembre 2025

I sostituti d'imposta che al 31 dicembre 2024 avevano un numero di dipendenti non superiore a 5 e scelgono di inviare i dati delle ritenute mensilmente con il 770 semplificato, possono trasmettere i dati relativi ai mesi da gennaio ad agosto 2025 entro il 30 settembre 2025.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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L'obiettivo di semplificazione degli adempimenti perseguito dalle disposizioni del D.Lgs. 1/2024, ha interessato anche la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, ossia il modello 770 di cui all'art. 4 c. 1 DPR 322/98, i quali, in via sperimentale per il 2025, potranno inviare, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, anche l'ammontare delle ritenute operate, eventuali crediti e altri specifici dati.

La comunicazione dei dati di cui al citato art. 4 che, prima delle modifiche del D.Lgs 1/2024, era unica e con cadenza annuale, è stata anche frazionata con periodicità mensile, consentendo ai sostituti d'imposta l'invio delle informazioni unitamente ai modelli F24 trasmessi ogni 16 di ciascun mese.

Il termine di presentazione del modello 770 mensile, alternativo a quello ordinario annuale, con riferimento alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, è stato inizialmente prorogato al 30 aprile 2025 dal Provv. AE 31 gennaio 2025 n. 25978.

L'Agenzia delle Entrate, con il successivo Provv. AE 3 giugno 2025 n. 241540, ha ulteriormente differito la scadenza della presentazione al 30 settembre 2025, estendendo al contempo anche il periodo di riferimento dei dati da trasmettere. Entro tale ultima data, i sostituti d'imposta potranno trasmettere i dati delle ritenute operate, degli eventuali crediti e degli altri specifici dati riferiti ai mesi da gennaio ad agosto 2025.

Sostituti d'imposta interessati

La possibilità di trasmettere mensilmente il modello 770 semplificato non riguarda la generalità dei sostituti d'imposta, bensì quelli che:

  • corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, diretti a titolari di redditi di lavoro dipendente o autonomo o a questi assimilati;
  • sono obbligati ad operare ritenute e trattenute alla fonte;
  • effettuano il versamento delle somme interessate tramite modello F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
  • al 31 dicembre 2024 avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

Compilazione della comunicazione e modalità d'invio

I sostituti d'imposta in possesso dei requisiti richiesti, per poter effettuare l'invio mensile del 770, dovranno utilizzare il modello “Prospetto delle ritenute/trattenute operate” al fine di comunicare:

  • l'ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento che, se non diversamente specificato, è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta/trattenuta;
  • in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, la regione o il comune a cui si riferiscono;
  • la presenza delle fattispecie indicate nell'allegato 2 al Provv. AE 31 gennaio 2025 n. 25978.

Nel dettaglio, la compilazione del prospetto avviene indicando, nel campo “Ritenute/trattenute operate” l'ammontare delle ritenute/trattenute operate per i relativi codici tributo, compresi le somme e gli interessi per rateazione trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale, ma al netto degli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica che, invece, andranno esposti nel campo “Interessi”. In tale ultimo campo, dovranno indicarsi anche gli interessi per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 472/97.

Nota Allegato 2, Provv. AE 31 gennaio 2025 n. 25978

Fattispecie

A

Il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2 c. 1 DPR 445/97

B

Il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 DPR 600/73, su somme e valori relativi al 2025 erogati entro il 12 gennaio 2026

D

Il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di gennaio 2026

E

Il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di febbraio 2026

P

Il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell'anno in corso (2025), ma pertinente l'anno precedente (2024)

S

Nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell'anno d'imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente

Per il versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i sostituti d'imposta devono anche comunicare:

  • l'ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
  • l'ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
  • i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
  • ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
  • il codice IBAN del conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, autorizzando l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24.

L'invio del modello F24 e la comunicazione dei dati indicati nel Prospetto delle ritenute/trattenute operate, dev'essere eseguito esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente dal sostituto d'imposta, oppure avvalendosi di un intermediario, di cui all'art. 3 c. 3 DPR 322/98.

Per agevolare la trasmissione, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software “Comunicazione F24-770" che consente la compilazione della comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate, nonché quella del relativo modello F24 per il versamento delle imposte.

Nell'ipotesi in cui, inoltre, il modello F24 venga scartato dal sistema, la comunicazione dei dati delle ritenute rimane comunque valida, ma il versamento delle ritenute e trattenute operate dovrà essere effettuato con separato modello F24 ordinario, se necessario avvalendosi dell'istituto del ravvedimento.

Sostituzione o annullamento

I sostituti d'imposta, qualora si renda necessario, potranno procedere alla sostituzione o all'annullamento di una comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate già trasmessa ed accolta.

A tal fine, occorre predisporre un nuovo file, indicando il protocollo telematico attribuito dai servizi telematici alla comunicazione che si intende annullare o sostituire. In merito, è opportuno precisare che:

  • l' “Annullamento”, riguarda la comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate e il relativo modello F24 (se presente) ed è consentito solo se quest'ultimo risulta ancora annullabile; 
  • la “Sostituzione”, consente di sostituire solo la comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate e il relativo modello F24 (se presente) resterà valido. 

Come già anticipato, l'invio del modello 770 con cadenza mensile non è un obbligo, bensì una facoltà. Pertanto, i sostituti d'imposta che, pur rientrando nell'ambito soggettivo d'applicazione dell'art. 16 D.Lgs. 1/2024, non utilizzano la comunicazione mensile, sono tenuti alla presentazione del modello 770 “ordinario”, per l'intero anno di riferimento. La presentazione di tale dichiarazione annuale, infatti, equivale alla scelta di non avvalersi delle disposizioni di cui al citato art. 16.

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