sabato 13/09/2025 • 06:00
Il CdM ha avviato l'iter per la riforma dei dottori commercialisti approvando uno schema di disegno di legge delega che punta a semplificare la disciplina della categoria. La riforma prevede nuove regole sulle incompatibilità e sulle elezioni degli organi, la revisione delle modalità di esercizio della professione e una disciplina aggiornata per le specializzazioni e il tirocinio.
Il mondo delle professioni economico-giuridiche è in fermento per la presentazione del nuovo schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2025 e recante la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Una novità attesa da anni, che promette di rivoluzionare profondamente il quadro normativo di riferimento, aggiornando la disciplina alle esigenze della contemporaneità e agli indirizzi europei.
Le finalità della riforma: adeguamento e semplificazione
La delega al Governo prevista dall'articolo 1 del DDL ha come obiettivo quello di consentire, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, l'adozione di un decreto legislativo che possa riformare in modo organico la disciplina della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. La riforma mira a:
Il decreto legislativo sarà adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il percorso di approvazione dello schema di decreto legislativo prevede il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti, che avranno trenta giorni per esprimere il proprio parere. In caso di rilievi specifici sulle disposizioni non conformi ai principi della legge delega, il Governo dovrà motivare le proprie scelte e potrà comunque procedere all'adozione del decreto anche in caso di mancata pronuncia entro i termini. Sono previste proroghe dei termini di delega in caso di scadenze ravvicinate.
Principi e criteri direttivi della riforma
L'articolo 2 del disegno di legge indica i principi e criteri direttivi che dovranno guidare la riforma.
Oggetto |
Descrizione |
---|---|
riorganizzazione delle attività professionali |
il DDL mira a riordinare le disposizioni vigenti, individuando chiaramente le attività riservate da specifiche norme e distinguendole da quelle che caratterizzano tipicamente la professione nei settori tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e di gestione della crisi d'impresa. Saranno tutelate le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate |
disciplina organica dell'esercizio in forma associata o societaria |
il testo prevede regole chiare per la costituzione, gestione e funzionamento degli studi associati e delle società tra professionisti, in linea con i principi del diritto civile e della normativa sulle professioni |
nuova disciplina delle incompatibilità |
saranno ridefinite le cause di incompatibilità nell'esercizio della professione, prevedendo anche possibili deroghe temporanee in casi specifici |
compensi professionali ed equo compenso |
la pattuizione del compenso dovrà essere libera ma proporzionata alle prestazioni e dovrà garantire sempre un equo compenso. Saranno aggiornati i parametri per la determinazione dei compensi anche per le prestazioni in forma associata o societaria |
accesso alle cariche elettive e governance |
sarà ridotta l'anzianità di iscrizione necessaria per accedere alle cariche del Consiglio nazionale e degli ordini territoriali. La riforma mira a valorizzare l'equilibrio generazionale e la parità di genere attraverso strumenti come le quote di genere, la doppia preferenza e l'alternanza nella composizione delle liste |
transizione digitale nelle elezioni |
le elezioni degli organi di governo degli ordini potranno svolgersi anche con modalità telematiche a distanza, assicurando la segretezza e la libertà del voto e l'uniformità delle procedure |
revisioni organizzative e di funzionamento |
saranno riviste le classi dimensionali degli ordini territoriali, la composizione dei Consigli e le soglie minime di preferenza per la nomina dei componenti di minoranza, nonché la durata dei mandati (quattro anni con limite di due mandati consecutivi) |
aggiornamento delle competenze degli organi |
i Consigli degli ordini e il Consiglio nazionale vedranno aggiornate le rispettive competenze in relazione alle modifiche normative intervenute |
disciplina delle cause di decadenza e sospensione |
saranno razionalizzate e semplificate le norme relative ai motivi di decadenza e sospensione degli organi |
riforma della disciplina disciplinare |
particolare attenzione sarà dedicata al funzionamento dei Consigli di disciplina, dei Collegi di disciplina e del Consiglio di disciplina nazionale, nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e contraddittorio |
nuove regole per la cancellazione dall'albo |
sarà introdotta una disciplina specifica per le ipotesi di cancellazione dagli albi professionali |
specializzazioni e formazione |
è prevista una disciplina organica per le specializzazioni degli iscritti nella Sezione A dell'Albo, con l'adozione di provvedimenti attuativi dedicati |
revisione del tirocinio |
il tirocinio per l'abilitazione alla professione potrà essere svolto anche interamente nel corso degli studi magistrali, con l'obiettivo di ridurre i tempi per accedere alla professione e incentivare le nuove generazioni |
assicurazione professionale |
sarà introdotta una disciplina per forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile, uniformi per tutti gli iscritti all'Albo, con oneri a carico del Consiglio nazionale, mantenendo comunque l'eventuale obbligo assicurativo individuale |
Osservazioni
Il decreto legislativo abrogherà espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e quelle incompatibili con la nuova disciplina, nei limiti dell'attività di dottore commercialista ed esperto contabile. Saranno previste anche disposizioni di coordinamento e transitorie per garantire la continuità e la coerenza del nuovo assetto normativo.
La riforma avverrà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate dovranno provvedere agli adempimenti con le risorse già disponibili. Solo in caso di oneri aggiuntivi non compensati, i decreti legislativi saranno adottati successivamente o contestualmente all'approvazione dei provvedimenti che stanziano le risorse necessarie.
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