La specifica tipologia contrattuale dei c.d. “contratti di ricerca” riguarda quei contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca in ambito Universitario (art. 22 L. 240/2010; art. 14, c. 6-septies, DL 36/2022 conv. in L. 79/2022). Tale tipologia contrattuale ha sostituito gli assegni di ricerca.
È prevista altresì un'ulteriore tipologia di contratti a tempo determinato, relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, denominati c.d. “incarichi post-doc” (art. 22-bis L. 240/2010; art. 1-bis, c. 1, DL 45/2025 conv. in L. 79/2025).
L'INPS illustra la disciplina dei citati contratti e fornisce le relative indicazioni sugli obblighi contributivi conseguenti alla stipula dei medesimi.
Contratti di ricerca
I contratti di ricerca possono essere stipulati, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, dalle seguenti istituzioni:
Tali istituzioni disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca attraverso bandi di selezione che contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e al trattamento economico e previdenziale.
I soggetti che possono concorrere alla selezione sono esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottorato di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero o, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in considerazione delle specifiche esigenze sottese agli obiettivi e alla tipologia del progetto. In ogni caso, la durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può essere superiore a 5 anni.
L'importo del singolo contratto di ricerca è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
Incarichi post-doc
I contratti a tempo determinato, denominati “incarichi post-doc” sono finanziati in tutto o in parte con fondi interni, o finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
I soggetti abilitati all'attivazione dei contratti post-doc sono gli stessi che possono stipulare i contratti di ricerca.
La stipula di tali contratti è prevista ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione. Le istituzioni sopra individuate disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc. Il bando di selezione contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.
Possono concorrere alle selezioni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero o, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di 3 anni. La durata complessiva dei rapporti in questione con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i 3 anni, anche non continuativi.
Per l'incarico post-doc è corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
Obblighi contributivi
I datori di lavoro che stipulano i contratti di ricerca e i contratti denominati incarichi post-doc sono tenuti all'assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato.
Con specifico riferimento alle Pubbliche Amministrazioni le stesse sono tenute a ottemperare agli obblighi contributivi relativi alle Casse e ai Fondi di riferimento delle medesime ai fini dell'invalidità, della vecchia e ai superstiti (IVS), ad esempio, CPDEL, CTPS, CPS e FPLD, ai Fondi della Gestione pubblica (ex ENPAS o ex INADEL) per l'erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione ex ENPDEP, ove iscritte.
Sono, inoltre, tenute al versamento della contribuzione di finanziamento della NASPI nella misura dell'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (contributo ordinario 1,31%, + contributo integrativo 0,30%).
Infine, le Pubbliche Amministrazioni non sono tenute all'assolvimento degli obblighi contributivi relativi all'assicurazione della maternità e malattia, poiché in relazione a tali eventi la tutela è garantita direttamente dal datore di lavoro.
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.