mercoledì 10/09/2025 • 14:09
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 10 settembre 2025 n. 237, ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione delle spese per la ricarica delle autovetture effettuata presso colonnine pubbliche delle auto elettriche o ibride concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
redazione Memento
Il quesito sottoposto all'attenzione dell'Agenzia
La Società istante intende rinnovare il proprio parco autovetture, introducendo anche veicoli a sola trazione elettrica e veicoli ibridi plugin. La politica aziendale di assegnazione delle autovetture a uso promiscuo prevede, per i soli dirigenti aziendali assegnatari di veicoli mediante unacard, il mantenimento a carico della Società delle spese sostenute per il rifornimento di carburante, anche per l'uso privato del mezzo, entro un determinato limite compreso nel valore convenzionale ACI. In caso di superamento del suddetto limite, la Società richiede ai dirigenti il pagamento del carburante impiegato per l'uso privato del mezzo, tramite emissione di fattura.
Al fine di evitare disparità di trattamento e incentivare la scelta di modelli di vetture meno inquinanti, la Società intende garantire le medesime condizioni anche ai lavoratori che optino per auto elettriche o plugin dal parco auto dotandoli di un'apposita card per ricaricare l'autovettura presso colonnine pubbliche, con addebito del costo complessivo alla Società.
Ciascun dipendente sarà inoltre tenuto a comunicare alla Società i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private. Superato un certo limite massimo di chilometri per anno effettuati per ragioni private, la Società addebiterà al dipendente, tramite fattura, l'importo del costo chilometrico del carburante (elettricità) relativo all'uso privato della vettura, per la quota eccedente il limite stabilito.
Al fine di determinare il valore corrispondente, l'Istante utilizzerà la seguente formula: Costo chilometrico = costo totale sostenuto per il rifornimento nel periodo di riferimento/totale chilometri percorsi dal veicolo nel periodo di riferimento.
In qualità di sostituto d'imposta, la Società intende sapere se:
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
In relazione al primo quesito posto dalla Società – concernente la possibilità di attribuire ai propri dipendenti una card per effettuare la ricarica elettrica della vettura assegnata in uso promiscuo presso colonnine pubbliche, con addebito del costo a carico della Società – l'Agenzia ritiene che dette ricariche, riconosciute entro un certo limite annuo, non costituiscano fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall'utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.
In relazione al secondo quesito, la Società fa presente che ciascun dipendente sarà tenuto a comunicare i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private e che, nell'ipotesi in cui sia superato il limite massimo di chilometri per anno per ragioni private, la Società provvederà ad addebitare al dipendente, tramite fattura, l'importo del costo chilometrico dell'energia elettrica relativo all'uso privato della vettura, per la parte corrispondente al superamento del suddetto limite (Risp. 10 settembre 2025 n. 237).
Al riguardo, l'Agenzia fa presente che l'art. 51, c. 4, lett. a), TUIR prevede una determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione e che è del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle relative tabelle.
Ne consegue, pertanto, che le somme addebitate al dipendente in relazione all'energia elettrica per l'uso privato del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI al fine di abbattere il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione.
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Stefano Toppi
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