mercoledì 10/09/2025 • 06:00
La CGUE, con sentenza C-249/24 del 4 settembre 2025, si è pronunciata sull'interpretazione delle norme europee sui licenziamenti collettivi: i recessi seguiti al rifiuto dei dipendenti di applicare le norme di un contratto collettivo sulla mobilità interna possono essere considerati tali? E le consultazioni svolte per la negoziazione di tale contratto possono soddisfare gli obblighi di informazione previsti?
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La controversia oggetto della causa C-249/24, decisa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 4 settembre 2025, trae origine dal licenziamento di due dipendenti, RT ed ED, impiegati presso la società francese Ineo Infracom, attiva nel settore delle infrastrutture per telecomunicazioni. In seguito alla decisione di France Télécom di non rinnovare un contratto di appalto, la società aveva proposto ai lavoratori interessati nuove assegnazioni geografiche temporanee, che RT ed ED rifiutavano.
Successivamente, Ineo Infracom e le organizzazioni sindacali avevano concluso un contratto collettivo di mobilità interna, in base al quale venivano formulate nuove offerte di lavoro, anch'esse respinte dai due dipendenti.
Di conseguenza, la società ha proceduto al loro licenziamento individuale per motivi economici, ai sensi dell'articolo L. 2242-23 del codice del lavoro francese.
RT ed ED hanno impugnato tali licenziamenti dinanzi al tribunale del lavoro, con alterne vicende processuali, fino a giungere dinanzi alla Corte di cassazione francese, la quale ha sottoposto alla CGUE la questione pregiudiziale se tali risoluzioni contrattuali debbano essere considerate “licenziamenti” ai sensi della
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Paolo Patrizio
- Avvocato - Professore - Università internazionale della Pace delle Nazioni UniteRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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