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martedì 09/09/2025 • 11:33

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Auto in uso promiscuo: trattamento fiscale di optional a carico dei dipendenti

Eventuali somme corrisposte dal dipendente per l'acquisto di optional legati al veicolo concesso in uso promiscuo non riducono il valore del fringe benefit e dovranno essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga. Lo ha chiarito la Risp. AE 9 settembre 2025 n. 233.

a cura di

redazione Memento

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Con la Risp. AE 9 settembre 2025 n. 233, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui il dipendente versi delle somme per la fruizione di altri benefit legati al veicolo concesso in uso promiscuo (optional), le stesse non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base al costo di percorrenza riportato nelle tabelle ACI.

In relazione al caso di specie, si ritiene pertanto che, qualora l'Istante trattenga in capo ai dipendenti delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare sui veicoli concesso in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, le stesse non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell'art. 51 c. 4 lett. a) DPR 917/86.

Ne consegue che eventuali somme corrisposte dal dipendente per l'acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga.

Si ricorda che l'art. 51 c. 4 lett. a) DPR 917/86 nel definire il regime fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit, basato sul loro valore normale, un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione, da graduare in ragione della tipologia di alimentazione del veicolo.

La parte della citata disposizione in cui si prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente deve intendersi riferita, come si evince dalla Circolare n. 326 del 1997, non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l'uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.

Nella determinazione di tali valori l'ACI tiene conto dei costi annui non proporzionali alla percorrenza, ovvero di tutti i costi che in ogni caso l'automobilista deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo, e dei costi annui proporzionali alla percorrenza, ovvero dei costi che direttamente o indirettamente sono connessi al grado di utilizzazione del veicolo stesso. Pertanto, non rientrano nella determinazione di tale valore eventuali optional.

Fonte: Risp. AE 9 settembre 2025 n. 233

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