mercoledì 10/09/2025 • 06:00
Assonime, con il position paper n. 7/2025, prende atto che gli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni hanno rivestito finora un ruolo fondamentale nell’enforcement antitrust, migliorando, in particolare, la prevedibilità delle decisioni in materia di concentrazioni a livello europeo e nazionale. Pur tuttavia, l’Assonime avanza tre proposte come cura “anti invecchiamento”.
Preliminarmente, Assonime, con il position paper n. 7/2025, sottolinea che gli Orientamenti antitrust mostrano “i limiti del tempo” in punto di metodo e di merito in quanto ancorati ad un approccio conservativo, risultano oramai incapaci di cogliere le nuove dimensioni della concorrenza, di identificare le dinamiche che si affermano nella nuova economia digitale e ad alto tasso di innovazione, e gli effetti complessivamente ascrivibili ai fenomeni concentrativi delle imprese europee.
Tanto premesso, l’Associazione ritiene non più procrastinabile una cura “ringiovanente” per modernizzare gli Orientamenti così da:
- adeguarli al carattere multidimensionale della concorrenza e al rinnovato scenario geopolitico, favorendo un approccio olistico, intersettoriale e tecnologicamente neutrale, che, facendo tesoro dell’esperienza antitrust, identifichi indirizzi e principi applicabili ad ogni settore, nel contesto dell’agenda europea;
- privilegiare un approccio dinamico e sostanziale così da misurare il “net loss of competition” derivante da ciascuna operazione in termini non solo e tanto di prezzo, ma anche e soprattutto in termini di effetti su innovazione, efficienza, qualità, affidabilità e sostenibilità;
- prediligere un approccio future-proof, che, come tale, sia flessibile e capace di adattarsi alle condizioni dei mercati, delle tecnologie e dei processi di crescita esterna delle imprese in linea con gli indirizzi anche internazionali più recenti.
Ma quali sono gli strumenti con “effetto maquillage”?
Assonime avanza tre distinte proposte.
Innanzitutto, occorre valorizzare gli indici non di breve periodo legati alle funzioni produttive dell’offerta, con particolare attenzione all’impatto di ogni operazione sulla qualità e sulla propensione concreta e sugli incentivi ad innovare dell’impresa post-merger e delle altre presenti in mercati limitrofi o collegati anche nel medio periodo. In questo senso, Assonime chiarisce che, superata la facile equazione per la quale un’operazione è legittima se riduce i prezzi praticati nel breve periodo, l’innovazione, latu senso intesa, va inclusa tra le dimensioni indipendenti della valutazione antitrust ed il parametro del “sufficient level of likelihood” va utilizzato per misurare l’impatto dell’operazione rispetto alla capacità inventiva dell’impresa post-merger e agli effetti prevedibili sulla rivalità tecnologica.
In secondo luogo, Assonime precisa che occorre qualificare le efficienze e i benefici di un’operazione come elemento integrante dell’assessment complessivo e non come difesa o come elemento controfattuale.
Da ultimo, ma non per importanza, occorre resistere alla tentazione di introdurre presunzioni strutturali negative, che, nell’alleggerire le autorità di concorrenza, graverebbero eccessivamente le imprese interessate sotto il profilo probatorio, senza essere sostenute da adeguati case-study intersettoriali affidabili, solidi e persistenti (C-228/18, §76).
Un’avvertenza è però d’obbligo, precisa Assonime. Le succitate proposte sono condizione necessaria ma non sufficiente per favorire l’attrattività del mercato europeo per imprese ed investitori dando impulso alla competitività del sistema Europa.
Nello specifico, occorre garantire che un’operazione di concentrazione sia “presa in carico” da una sola autorità e una sola volta, così che gli eventuali ulteriori interessi tanto europei quanto nazionali, se del caso rilevanti, vengano soppesati attraverso appositi subprocedimenti, in una logica di leale collaborazione fra le diverse autorità preposte, senza interferire con le categorie e l’assessment antitrust e senza comportare notifiche multiple/procedimenti paralleli o sovrapposti.
Ma non solo.
È necessario un coordinamento strutturato con le altre Direzioni/istituzioni e le diverse autorità, anche nazionali, per tener conto di tali ulteriori interessi europei e nazionali anche non strettamente concorrenziali, sempre nel rispetto del principio di convergenza e non contraddizione con il diritto europeo.
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