martedì 09/09/2025 • 06:00
Le somme derivanti da sentenze di primo grado ancora oggetto di impugnazione non possono essere dedotte né tassate, tutelando imprese ed enti da contestazioni fiscali su passività ancora incerte (Cass. 4 settembre 2025 n. 24485).
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La Cass. 4 settembre 2025 n. 24485 affronta la questione della deducibilità dei fondi contenzioso e pensione, della fiscalità nelle operazioni di scissione parziale e della corretta imputazione temporale di costi e ricavi derivanti da sentenze. Vengono chiariti i principi che disciplinano la competenza fiscale, la gestione delle passività potenziali e le condizioni di certezza e determinabilità necessarie per la deduzione o la tassazione. La decisione individua criteri innovativi per la gestione di accertamenti e avvisi, offrendo nuove tutele per i soggetti coinvolti.
Sentenze e fondi: la Suprema Corte fissa le regole sulla competenza fiscale
Un ente pubblico locale, a seguito di una operazione straordinaria di scissione parziale, ha costituito due fondi: uno per il contenzioso e uno per il personale. Dopo vari accertamenti dell’Amministrazione finanziaria, viene contestata la deducibilità di tali fondi e la corretta imputazione di costi e ricavi riferibili a sentenze intervenute negli anni successivi.
In particolare, l’avviso di accertamento riguardava:
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L'avviso di accertamento rappresenta l'atto tipico con cui l'ente creditore esercita la propria potestà impositiva. È composto da una parte motivazionale, contenente i presupposti di fatto e di diritto e da una parte nu..
Marco Ligrani
- Dottore commercialista in BariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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