L'accentramento
L'istituto dell'accentramento delle posizioni assicurative territoriali (PAT) è uno strumento di semplificazione amministrativa di particolare rilevanza per i datori di lavoro che svolgono attività lavorative distribuite su più circoscrizioni territoriali dell'INAIL. La procedura, prevista dall'articolo 26 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, costituisce una deroga al principio generale della competenza territoriale nella gestione degli adempimenti assicurativi. L'articolo 13 del Testo Unico emanato con il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che le denunce relative ai lavori e alle loro modifiche, le segnalazioni degli infortuni e ogni altra comunicazione diretta all'INAIL devono essere presentate presso la sede territoriale dell'ente assicuratore competente per l'area in cui si svolgono le attività lavorative, a meno che non sia stata designata una sede differente dallo stesso Istituto. Come eccezione al criterio di competenza territoriale, l'INAIL ha la possibilità di consentire al datore di lavoro che svolge attività in molteplici località, ciascuna ricadente in differenti ambiti territoriali, di effettuare la denuncia corrispondente presso una sola Sede.
L'accentramento in una sede unica di tutte le posizioni assicurative riguardanti le attività lavorative decorre dall'anno successivo all'accoglimento della richiesta, pertanto entro il 15 settembre 2025 dovranno essere trasmesse le domande relative al 2026. Configurandosi come eccezione al principio generale, l'autorizzazione può essere concessa dall'Istituto esclusivamente in presenza di specifici requisiti:
La natura derogatoria dell'accentramento impone un'attenta valutazione dei presupposti applicativi e una rigorosa osservanza degli obblighi procedimentali e sostanziali previsti dalla normativa di riferimento. Per tale motivo le istanze devono essere opportunamente giustificate, specificando in modo dettagliato le necessità alla base della richiesta.
Validità e termine di presentazione della domanda
La scadenza del 15 settembre 2025 ha carattere perentorio e le domande trasmesse successivamente non potranno essere accolte, sicché l'interessato dovrà attendere l'anno successivo per rinnovare la richiesta. L'autorizzazione, una volta concessa, produrrà i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2026 e dovrà essere rinnovata annualmente entro il 15 settembre di ciascun anno per mantenere la propria validità negli anni successivi. La richiesta deve contenere obbligatoriamente una motivazione dettagliata che spieghi le ragioni dell'accentramento e le particolari esigenze che lo giustificano. L'assenza di tale argomentazione comporta automaticamente il rifiuto della pratica da parte dell'INAIL.
Presupposti e ambito di applicazione
L'accentramento delle PAT può essere autorizzato esclusivamente per lavori che presentino le seguenti caratteristiche cumulative:
Vale la pena ricordare, inoltre, che l'INAIL non concede autorizzazioni parziali, pertanto la richiesta deve necessariamente riguardare tutti i lavori classificati alla stessa voce di tariffa, senza possibilità di esclusioni selettive.
Trattandosi di una deroga al principio della competenza territoriale che governa ordinariamente la gestione degli adempimenti assicurativi presso l'INAIL, l'autorizzazione è concessa solo in presenza di adeguate motivazioni che il datore di lavoro deve esporre in modo circostanziato nell'istanza. La valutazione discrezionale dell'Istituto, infatti, si fonda sulla verifica della sussistenza di concrete esigenze organizzative e gestionali che giustifichino la deroga al criterio territoriale, con particolare riguardo alla semplificazione degli adempimenti e all'efficientamento dei rapporti tra l'azienda e l'Istituto.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata:
L'istanza deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi online dell'INAIL, previa autenticazione mediante SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In caso di comprovate anomalie del sistema informatico che impediscano l'utilizzo del canale telematico, è ammessa la comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), con allegata copia della schermata di errore che ha ostacolato l'adempimento, come previsto dalla Circolare INAIL 17 gennaio 2014, n. 3 (par. 3).
L'accentramento delle posizioni assicurative può essere richiesto dal datore di lavoro, in via preventiva, anche in sede di inizio attività presentando apposita istanza telematica motivata entro i termini previsti dall'art. 12 commi 1 e 3 del D.P.R. n. 1124/1965 (art. 26 comma 2 del DM 27 febbraio 2019).
Contenuto della domanda
Ai fini dell'istruttoria, l'istanza deve contenere necessariamente le seguenti informazioni:
La completezza e l'accuratezza di tali informazioni sono essenziali per il corretto esame dell'istanza e l'eventuale rigetto sarà comunicato al richiedente con provvedimento motivato.
Obblighi del datore di lavoro
Una volta ottenuta l'autorizzazione, il datore di lavoro assume specifici obblighi informativi nei confronti dell'INAIL. In particolare, egli deve fornire all'Istituto tutte le notizie richieste al fine di consentire la conoscenza, in qualsiasi momento, delle persone adibite ai singoli lavori oggetto di accentramento, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte e le ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore. Il mancato adempimento di tali obblighi informativi può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa, con conseguente ritorno al regime ordinario di competenza territoriale.
Estensione e revoca dell'accentramento
È possibile richiedere l'estensione del provvedimento di accentramento già concesso dall'INAIL a nuove unità produttive rientranti nell'ambito territoriale del provvedimento stesso che presentino le medesime caratteristiche dei lavori già oggetto di autorizzazione. La revoca dell'accentramento può invece avvenire su iniziativa dell'INAIL, in caso di violazione degli obblighi informativi o a causa del venir meno dei presupposti che hanno giustificato l'autorizzazione, ovvero su richiesta del datore di lavoro, qualora questi non abbia più interesse al mantenimento dell'accentramento.
I datori di lavoro interessati devono pertanto valutare tempestivamente l'opportunità di presentare istanza entro la scadenza del 15 settembre 2025, tenendo conto della necessità di fornire un'adeguata motivazione e di rispettare scrupolosamente tutti i requisiti previsti dalla disciplina vigente.
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il bando ISI rappresenta uno strumento essenziale per il finanziamento di progetti finalizzati al miglioramento dei livelli di sicurezza sul lavoro nelle imprese...
Approfondisci con
Il datore di lavoro è obbligato a tutelare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di prevenire e limitare, ove non possibile eliminare, i rischi derivanti dall'esecuzione dell'attività lavorativa. Tra gli one..
Francesca Zucconi
- Consulente del Lavoro in PaviaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.