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venerdì 05/09/2025 • 06:00

Lavoro DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ingresso di lavoratori stranieri e riforma delle professioni: i decreti in CdM

Il 4 settembre 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che reca disposizioni in materia d'ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri (DL Flussi). Via libera anche al DDL per la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, nonché al DDL che delega il Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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Semaforo verde da parte dell'Esecutivo, nella seduta del 4 settembre 2025, al decreto-legge recante le disposizioni urgenti in materia d'ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio (cd. DL Flussi).

Anche le professioni sono state al centro della riunione del Consiglio dei Ministri che ha varato tre disegni di legge (uno generale e due specifici dedicati alle professioni sanitarie ed alla professione forense) con l'obiettivo di promuovere il valore economico, culturale e sociale svolto in Italia dalle libere professioni.

È stato rinviato ad una prossima riunione, invece, l'esame del disegno di legge delega relativo alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

Flussi migratori

L'Esecutivo ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia d'ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

L'intervento normativo s'inserisce tra le azioni di rafforzamento del quadro giuridico in materia di lavoro dei cittadini stranieri in Italia, volte a garantire un'entrata legale e ordinata di tali cittadini e a contrastare il reclutamento e l'impiego illegale di manodopera straniera.

Si mira, inoltre, ad una maggiore efficienza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, a beneficio dell'utenza e dei datori di lavoro.

Tra le principali previsioni del decreto, si evidenzia una revisione del termine per l'adozione del nulla-osta per lavoro subordinato, prevedendo che tale termine decorra dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota d'ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda. Inoltre, il controllo attualmente prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l'anno 2025, è esteso anche alle dichiarazioni rese per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, nulla osta per ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari.

Nei procedimenti per l'assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, sono messi a regime gli istituti della pre-compilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di richieste (massimo 3 richieste di nulla osta, come utenti privati, da parte dei datori di lavoro) previsti già in via sperimentale per il solo anno 2025. Tali meccanismi, si estendono anche al lavoro stagionale subordinato.

Il diritto del lavoratore straniero a soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa, è esteso anche ai casi di “attesa” della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo.

Per gli stranieri vittime d'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si amplia da 6 a 12 mesi la durata del permesso di soggiorno. Allo stesso modo, per ragioni di coerenza sistematica, si prevede l'estensione da 6 mesi a 12 mesi della durata dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale, come già avviene per quelli per vittime di violenza domestica.

Ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ed alle vittime di violenza domestica, è riconosciuta anche la possibilità di richiedere l'assegno d'inclusione.

Si pongono stabilmente al di fuori del meccanismo delle quote, l'ingresso ed il soggiorno di lavoratori da impiegare, nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria, per l'assistenza di persone con disabilità o grandi anziane. Si prevede, inoltre, che nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, tali lavoratori possano svolgere esclusivamente l'attività autorizzata e possano cambiare datore di lavoro solo con autorizzazione degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Si prevede che il decreto ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato d'interesse generale ed utilità sociale, abbia cadenza triennale e non più annuale.

In materia di ricongiungimento familiare, si prevede un innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 giorni a 150 giorni, in linea con quello previsto di nove mesi previsto dalla normativa europea.

Infine, si proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2027, la possibilità per il Ministero dell'Interno di avvalersi della Croce Rossa Italiana (CRI) per la gestione dell'hotspot di Lampedusa.

Riforma dell'ordinamento forense

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. Si tratta di un testo che introduce importanti novità per la professione di avvocato. Si ribadiscono la libertà e l'indipendenza dell'avvocato e si ripristina il giuramento professionale. Fatte salve le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate, si considerano esclusive dell'avvocato le attività di consulenza ed assistenza legale se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all'attività giurisdizionale.

La delega interviene anche sulla disciplina del codice deontologico, prevedendo che la sua emanazione ed il suo aggiornamento siano a cura del Consiglio nazionale forense (CNF) e rafforzando la disciplina del segreto professionale.

Viene confermato il carattere personale dell'incarico, anche quando l'avvocato opera all'interno di un'associazione o società professionale e si conferma il principio della libera pattuizione delle parti e dell'equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.

In relazione allo svolgimento della professione in forma collettiva, per le associazioni professionali, vengono individuati gli elementi negoziali essenziali da includere nel contratto associativo e si stabilisce che un'associazione possa essere qualificata come “forense” solo se la maggioranza degli associati sono avvocati.

Per le società tra professionisti (STP), si prevede che anche gli avvocati possano esercitare attività di consulenza all'interno di queste strutture. Per le società tra avvocati, la delega prevede che i titolari di una partecipazione sociale corrispondente ad almeno due terzi non solo del capitale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all'Albo.

Viene, inoltre, specificato che i soci non professionisti possono essere ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità d'investimento. Le nuove norme escludono, altresì, che la società possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti a lui collegati.

Un altro punto di rilievo è la disciplina delle reti professionali che permette agli avvocati di esercitare la professione partecipando a reti, anche multidisciplinari, con altri professionisti come commercialisti ed ingegneri, per progetti che richiedono competenze integrate.

Viene precisato che un contratto di rete può avere per oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all'Albo.

La riforma interviene anche sull'esercizio dell'attività in regime di mono-committenza o di collaborazione continuativa, classificando tale attività come prestazione d'opera professionale intellettuale per favorire l'accesso al mercato e preservare l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato.

Il disegno di legge si occupa anche della formazione e dell'aggiornamento professionale, mantenendo l'obbligo di aggiornamento annuale e razionalizzando la disciplina delle specializzazioni forensi.

Infine, il provvedimento riforma il regime delle incompatibilità ed amplia il catalogo delle attività “compatibili” con la professione di avvocato. A tal fine, vengono aggiunte cariche o funzioni, quali amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo. Viene confermata la compatibilità con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche. Si armonizza, inoltre, la disciplina degli avvocati degli enti pubblici, rendendo obbligatoria l'iscrizione all'Albo e prevedendo che le prestazioni professionali siano svolte esclusivamente in favore dell'ente d'appartenenza.

Riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

Il disegno di legge approvato dall'Esecutivo, contiene la delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali. L'obiettivo del provvedimento è di avviare una revisione ed un riordino organici delle normative vigenti, garantendo una maggiore coerenza e modernizzazione del sistema delle professioni, in linea con gli standard europei.

Tra gli aspetti principali della delega (da attuare entro 24 mesi), si segnala la previsione di:

  • una revisione della formazione continua e del tirocinio, da rendere più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro. Si prevede, inoltre, di riorganizzare la disciplina del tirocinio professionale, anche in ottica di snellimento ed ottimizzazione dei percorsi d'accesso alle professioni;
  • una revisione della disciplina delle società tra professionisti (STP), con particolare riferimento alle modalità d'iscrizione agli Albi professionali e al Registro delle imprese, al fine di semplificare le procedure e favorire nuove forme di esercizio della professione;
  • la promozione del ricambio generazionale e misure per favorire la trasparenza e la rappresentanza di genere e la meritocrazia negli organi professionali.

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