X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • Transfer pricing
Altro

venerdì 05/09/2025 • 06:00

Fisco DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Condizioni di rilevanza IVA dei prezzi di trasferimento

La remunerazione dei servizi infragruppo, calcolata con il metodo del margine netto della transazione, costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso rientrante nell'ambito di applicazione dell'IVA (CGUE 4 settembre 2025 C-726/23).

di Marco Peirolo - Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03
  • caricamento..

La vicenda affrontata dalla Corte

Il caso risolto dalla Corte riguarda una società rumena che acquista o noleggia gru per rivenderle o noleggiarle ai propri clienti (CGUE 4 settembre 2025 C-726/23).

La società belga, appartenente allo stesso gruppo, si occupa della ricerca dei fornitori e negozia con essi i termini contrattuali, ma è la società rumena che stipula i contratti di vendita e di noleggio con i fornitori e i clienti.

La questione oggetto del rinvio da parte del giudice nazionale è relativa alla rilevanza ai fini IVA degli importi fatturati dalla società belga a quella rumena per l'attività commerciale svolta.

In particolare, alla Corte è stato chiesto di stabilire se tali importi, quantificati utilizzando il metodo del margine netto della transazione (TNMM), possano costituire il corrispettivo di una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE, in quanto tali soggetti a IVA.

Rilevanza ai fini IVA del corrispettivo pattuito per i servizi infragruppo, calcolato con il metodo TNMM

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza unionale, una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, ai sensi del citato art. 2, par. 1, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE, e configura pertanto un'operazione imponibile, soltanto quando tra il prestatore e il committente intercorre un rapporto giuridico nel corso del quale vengono scambiate prestazioni reciproche; la remunerazione percepita dal prestatore costituisce l'effettivo controvalore del servizio reso al committente quando sussiste un “nesso diretto” tra il servizio reso e il controvalore ricevuto.

Nel caso di specie, nell'ambito del contratto stipulato dalle parti, la società belga si è impegnata a fornire un determinato numero di servizi commerciali e ad assumersi i principali rischi economici connessi all'attività della società rumena in qualità di società operativa e, dall'altro, la società rumena si è impegnata a versare alla società belga, al termine di ciascun anno, un importo corrispondente alla parte di margine di utile operativo superiore a 2,74% da essa realizzato.

La prima condizione posta dalla giurisprudenza sopra richiamata, relativa all'esistenza, tra il prestatore e il committente, di un rapporto giuridico nel corso del quale vengono scambiate prestazioni reciproche, appare soddisfatta.

Anche la seconda condizione, relativa alla circostanza che la remunerazione percepita dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio reso al committente, appare soddisfatta. Infatti, i pagamenti effettuati dalla società rumena costituiscono la remunerazione delle attività svolte dalla società belga e, inoltre, le prestazioni ricevute, in cambio, dalla società rumena sono tali da procurarle un vantaggio concreto considerato che i servizi forniti dalla società belga si riflettono sul margine di utile operativo della società rumena.

Secondo la Corte, in presenza di elementi, come quelli esposti, che depongono a favore dell'esistenza di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, anche qualora un prezzo di trasferimento tra due società all'interno dello stesso gruppo sia fissato in modo tale da rispettare il principio di libera concorrenza, in conformità al metodo raccomandato dalle linee guida dell'OCSE elaborate ai fini dell'imposizione diretta, tale prezzo di trasferimento è idoneo a costituire il controvalore effettivo del servizio reso.

A tal fine, non incidono sull'esistenza di un “nesso diretto” tra le prestazioni rese e il controvalore ricevuto le modalità di remunerazione previste dal contratto, in forza del quale l'importo dovuto alla società belga corrisponde alla parte di margine di utile operativo realizzato dalla società rumena superiore a 2,74%.

È vero che, secondo la giurisprudenza unionale, il carattere incerto della remunerazione è tale da spezzare il “nesso diretto” tra il servizio fornito al destinatario e il corrispettivo eventualmente ricevuto e che ciò potrebbe manifestarsi nel caso in esame, in cui l'importo della remunerazione convenuta è variabile, in quanto presuppone l'esistenza di un margine operativo positivo. Tuttavia, le modalità di determinazione della remunerazione sono fissate in anticipo in sede contrattuale e secondo precisi criteri, di modo che la suddetta remunerazione è esente da incertezze.

In conclusione, la remunerazione dei servizi infragruppo, calcolata con il metodo del margine netto della transazione, costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso rientrante nell'ambito di applicazione dell'IVA.

Prova dell'esistenza dei servizi ai fini della detrazione IVA

Nel caso in esame, sembra che le fatture emesse dalla società belga non indichino né la quantità, né la natura dei servizi resi alla società rumena, con la conseguente contestazione, da parte delle Autorità fiscali locali, della detrazione dell'IVA esercitata dalla società rumena.

In sostanza, l'esercizio della detrazione non spetta, in quanto la società rumena non ha dimostrato che i servizi oggetto di fatturazione sono stati effettivamente ricevuti e utilizzati nell'ambito delle sue attività imponibili.

Sul punto, la Corte ha osservato che l'Amministrazione finanziaria può pretendere che la società rumena dimostri che i servizi in oggetto siano stati effettivamente forniti dalla società belga per essere utilizzati per le proprie operazioni soggette ad imposta, mentre non può esigere che sia dimostrata la necessità o l'opportunità di tali servizi.

In definitiva, la produzione di altri documenti, oltre alla fattura, idonei a provare l'esistenza dei servizi e il loro utilizzo nell'ambito delle operazioni imponibili è legittima, purché sia necessaria e proporzionata a tale scopo.

Fonte: CGUE 4 settembre 2025 C-726/23

Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Fisco DOCUMENTO DI RICERCA CNDCEC-FNC

Dai modelli di internazionalizzazione al TP e IVA: il documento dei commercialisti

Il CNDCEC e la FNC hanno pubblicato un documento di ricerca sulla fiscalità internazionale dedicata a professionisti e aziende. Dall’analisi dei modelli..

a cura di

redazione Memento

Approfondisci con


Aggiustamenti da prezzo di trasferimento e rilevanza ai fini IVA

Gli aggiustamenti da transfer price non concorrono automaticamente alla determinazione della base imponibile IVA, che deve essere calcolata in funzione del corrispettivo pattuito fra le parti. Occorre, pertanto, verifica..

di

Marco Peirolo

- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”