mercoledì 03/09/2025 • 16:55
L’Agenzia delle Dogane aggiorna i requisiti e le procedure per ottenere e mantenere l’abilitazione alla rappresentanza diretta in ambito doganale. Vengono fissati nuovi standard minimi di competenza e qualifiche professionali, distinguendo tra rappresentanza diretta e indiretta (Circ. AD 2 settembre 2025 n. 22).
redazione Memento
L’Agenzia delle Dogane, con la Circ. AD 2 settembre 2025 n. 22, ridefinisce i criteri per l’abilitazione alla rappresentanza diretta in ambito doganale, in attuazione dell’art. 31 c. 2 lettera c) D.Lgs. 141/2024. Nel dettaglio, la Circolare introduce novità sia per gli operatori del settore che per i professionisti che intendono ottenere o mantenere tale abilitazione.
Rappresentanza diretta e indiretta
La normativa distingue tra rappresentanza diretta, dove il rappresentante agisce in nome e per conto di un’altra persona, e indiretta, dove opera in nome proprio ma per conto di terzi. In particolare, per gli operatori non stabiliti nell’UE, la rappresentanza doganale può essere esercitata solo da soggetti stabiliti nel territorio unionale in modalità indiretta.
Nuovi requisiti per l’abilitazione
Per ottenere l’abilitazione alla rappresentanza diretta, vengono richiesti standard minimi di competenza o qualifiche professionali. Tali requisiti sono considerati assolti per spedizionieri doganali, C.A.D. e operatori economici autorizzati (AEO). Gli altri soggetti dovranno dimostrare, tra l’altro:
Iter di abilitazione e controlli
Le istanze vengono verificate dagli uffici territoriali, che controllano la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti. L’abilitazione viene rilasciata entro 120 giorni, con possibilità di codice EORI se non già in possesso. In caso di esito negativo, il richiedente può produrre osservazioni o correggere le criticità segnalate.
Mantenimento dell’abilitazione
Per conservare l’abilitazione occorre presentare almeno 100 dichiarazioni doganali all’anno e frequentare corsi di aggiornamento di almeno 30 ore ogni due anni. L’ADM verifica periodicamente la permanenza dei requisiti anche tramite controlli a campione.
Sospensione e revoca
La sospensione dell’abilitazione non può superare i sei mesi in caso di condanna non definitiva. La revoca può essere disposta per perdita dei requisiti di competenza, violazioni gravi o ripetute, o altre cause previste dalla normativa. In caso di sospensione o revoca dello spedizioniere doganale, si applica anche alla relativa patente.
Divieti e incompatibilità
Il personale dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto d’impiego, non può esercitare la rappresentanza doganale. Decorso il termine, potranno abilitarsi tramite la procedura ordinaria.
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Sara Armella
- Avvocato, Studio legale Armella & AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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