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martedì 02/09/2025 • 14:59

Fisco DALLE DOGANE

Garanzia per diritti doganali: condizioni per riduzione o esonero

L'Agenzia delle Dogane, con Determina AD 2 settembre 2025 n. 562593, ha stabilito le condizioni da soddisfare per la riduzione o l'esonero dal prestare la garanzia per i diritti doganali. Inoltre, le Dogane hanno pubblicato la Circ. AD 2 settembre 2025 n. 23 che illustra i nuovi criteri e le istruzioni per la concessione del beneficio su richiesta degli operatori economici.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 8 min.
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Con Determina 2 settembre 2025 n. 562593, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito che il competente ufficio può autorizzare, su richiesta, gli operatori economici che soddisfano le condizioni e i criteri riportati all'art. 5 e 6 a beneficiare di una riduzione dell'importo della garanzia o dell'esonero dalla garanzia per i diritti doganali.

Nel dettaglio:

- un'autorizzazione ad una garanzia per i diritti doganali con un importo ridotto fino al 50 % dell'importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le condizioni riportate all'art. 84 c. 1 Reg. UE 2015/2446;

- un'autorizzazione ad una garanzia per i diritti doganali con un importo ridotto fino al 30 % dell'importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le condizioni riportate all'art. 84 c. 2 Reg. UE 2015/2446;

- un esonero dalla garanzia è concesso se il richiedente dimostra di soddisfare i requisiti riportati all'art. 84 c. 3 Reg. UE 2015/2446.

Per la valutazione delle istanze per la concessione dell'esonero totale o parziale dal prestare garanzia per i diritti doganali, il competente ufficio dell'Agenzia deve eseguire le valutazioni riportate all'art. 84 c. 3 bis Reg. UE 2015/2446. Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto AEO, la concessione dell'esonero/riduzione è concessa previa verifica di quanto riportato all'art. 84 c. 3 ter Reg. UE 2015/2446.

Garanzia isolata

In presenza dell'obbligo di prestare una garanzia isolata, il competente ufficio dell'Agenzia, su richiesta, può autorizzarne la riduzione/esonero:

a) fino ad un tetto massimo del 100% per i soggetti AEO, considerando quanto già emerso in sede di rilascio/monitoraggio dello status AEO, in relazione non solo alla solvibilità finanziaria ed al rischio di insorgenza dell'obbligazione doganale, ma anche all'affidabilità dell'operatore;

b) fino al 50% o fino al 30% per i soggetti non AEO, verificando esclusivamente la solvibilità senza considerare gli ulteriori requisiti di affidabilità.

Obblighi di monitoraggio

Il competente ufficio dell'Agenzia monitora nel tempo che il titolare del beneficio di riduzione/esonero continui a soddisfare i requisiti e le condizioni del presente provvedimento e controlla l'adeguatezza dell'importo di riferimento (IdR), nell'ambito della programmazione annuale.

Revoca dell'autorizzazione

La concessione dell'autorizzazione può essere revocata, fatto salvo il diritto di essere ascoltati, quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilità del titolare. In caso di revoca, entro cinque giorni dalla notifica della decisione, il soggetto che è tenuto a prestare la garanzia dovrà depositare presso il competente ufficio dell'Agenzia la prescritta cauzione alle operazioni in corso. 

La Circolare delle Dogane
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha anche pubblicato la Circ. AD 2 settembre 2025 n. 23 che illustra i nuovi criteri e le istruzioni operative per la concessione del beneficio su richiesta degli operatori economici.

Nel dettaglio:

  • la riduzione o l'esonero della garanzia può essere autorizzata solo per i diritti doganali relativi alla fiscalità nazionale (principalmente IVA);
  • la normativa supera il precedente art. 90 TULD, facendo riferimento all'art. 51 delle nuove disposizioni complementari;
  • è prevista una tabella di percentuali flessibili, che consente di garantire dal 100% allo 0% dell'importo dovuto, con la possibilità di esonero totale.

% Garanzia da prestare

% Non garantito

0% (Esonero) 

100% 

10% 

90% 

20% 

80% 

30% 

70% 

40% 

60% 

50% 

50% 

60% 

40% 

70% 

30% 

80% 

20% 

90% 

10% 

100% 

0% 

La concessione della riduzione/esonero si basa sull'analisi della solvibilità dell'operatore, sulla valutazione del rischio di insorgenza dell'obbligazione doganale e sull'affidabilità aziendale. Gli operatori già in possesso di certificazione AEO-C sono considerati automaticamente in regola per molti dei criteri richiesti. Per le istanze di riduzione/esonero presentate da soggetti AEO-C, si tiene conto del monitoraggio già effettuato in sede di rilascio dello status e di eventuali cambiamenti nel livello di rischio.

Per le imprese che operano in settori complessi (ad es. costruzione di navi, aeromobili, materiale rotabile), la valutazione viene effettuata caso per caso, considerando bilanci riclassificati secondo gli standard ITA GAAP e il principio contabile OIC 23. La disciplina unionale non riconosce riduzioni/esoneri per il dazio, ma è possibile per l'IVA, con criteri diversi per soggetti AEO-C e non. Per le amministrazioni pubbliche, l'accesso al beneficio è subordinato solo alla titolarità dell'autorizzazione o operazione doganale.

Fonte: Determina AD 2 settembre 2025 n. 562593

Circ. AD 2 settembre 2025 n. 23

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