mercoledì 30/07/2025 • 06:00
Con Circ. 29 luglio 2025 n. 19/D l'Agenzia delle Dogane regolamenta la procedura di sdoganamento centralizzato nazionale all'importazione, applicabile alle dichiarazioni presentate in procedura ordinaria quando l'ufficio di presentazione e quello di supervisione sono entrambi situati in Italia.
Al via lo sdoganamento centralizzato nazionale
La circolare n. 19/D dell'Agenzia delle Dogane regolamenta lo sdoganamento centralizzato nazionale all'importazione, già disponibile in ambiente di addestramento dal 14 aprile scorso. Tale semplificazione consente di presentare dichiarazioni doganali presso l'Ufficio doganale competente nel luogo in cui è stabilito l'operatore, anche se la merce è presentata presso un'altra Dogana.
La circolare interessa la procedura di sdoganamento centralizzato “nazionale”, che può essere attivata nel caso in cui l'Ufficio di supervisione (SCO) e l'Ufficio di presentazione delle merci (PCO) siano entrambi situati in Italia.
L'istituto si applica, per il momento, alle sole importazioni in procedura ordinaria effettuate con dichiarazione standard. In una fase successiva, la procedura sarà estesa anche alle esportazioni e agli altri regimi doganali.
Con la circolare in commento, l'Agenzia delle Dogane fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito all'iter autorizzativo e alle competenze degli Uffici delle dogane coinvolti.
I requisiti soggettivi
Dal punto di vista soggettivo, l'autorizzazione allo sdoganamento centralizzato nazionale può essere richiesta soltanto dai soggetto in possesso dell'autorizzazione AEO per le semplificazioni doganali (AEO-C, Authorised Economic Operator - Customs). È necessario, inoltre, che si tratti di operatori nazionali, che svolgano la propria attività in Italia e che intendano utilizzare tale procedura per concentrare la fase di presentazione delle dichiarazioni doganali presso l'Ufficio competente ai sensi dell'art. 22 Cdu (ossia dove ha sede la società e sono tenute le scritture contabili ai fini doganali e dove vengono effettuate parte delle operazioni doganali).
A richiedere l'autorizzazione deve essere l'azienda importatrice, che si occupa di produzione o commercializzazione, in proprio o attraverso uno spedizioniere doganale che opera in rappresentanza diretta, al fine di espletare le formalità doganali. Se l'autorizzazione è richiesta per conto di un intermediario, invece, la richiesta deve essere presentata da un doganalista che agisce in rappresentanza indiretta.
L'istanza per ottenere l'autorizzazione
Come già chiarito con una precedente circolare dell'Agenzia (30 ottobre 2024, n. 23/D), gli operatori interessati a utilizzare la procedura dello sdoganamento centralizzato nazionale devono presentare un'apposita istanza, tramite il Trader Portal, utilizzando il sistema CDS (Customs Decision System). Nell'istanza devono essere indicati la tipologia di prodotti oggetto di importazione, i luoghi dove le merci sono tenute in attesa di svincolo e gli Uffici di presentazione delle merci, oltre all'eventuale tipo di rappresentanza utilizzata.
L'Ufficio competente è l'Ufficio Regimi e procedure doganali, che avvia un'istruttoria sull'azienda coinvolgendo anche l'Ufficio di controllo. All'esito della verifica dei requisiti richiesti, l'Ufficio rilascia l'autorizzazione entro il termine di 120 giorni dalla data di accettazione dell'istanza.
Competenze della Dogana di controllo e della Dogana di presentazione
Utilizzando la procedura in esame, è possibile presentare presso l'Ufficio di controllo (SCO) la dichiarazione doganale di importazione, anche se la merce viene presentata presso una diversa Dogana (PCO).
Gli Uffici delle dogane coinvolti nella procedura di sdoganamento centralizzato hanno competenze differenti.
In particolare, l'Ufficio di controllo si occupa di effettuare l'analisi dei rischi e di selezionare le verifiche a cui sottoporre la merce, oltre a riscuotere i diritti doganali. Quest'ultimo è competente anche per effettuare eventuali controlli documentali (CD).
L'Ufficio di presentazione, invece, effettua i controlli di sicurezza e gestisce le attività di verifica richieste dall'Ufficio di controllo che richiedano l'esame fisico della merce (controlli scanner, CS o visita merci, VM).
Entrambe le Dogane hanno a disposizione la documentazione a supporto delle dichiarazioni doganali, avendo accesso al fascicolo elettronico.
La circolare disciplina anche le diverse competenze delle Dogane coinvolte in caso di contestazione. In particolare, la circolare stabilisce che, se all'esito dei controlli doganali emergono delle irregolarità, l'Ufficio che ha effettuato la verifica (SCO o PCO) redige il processo verbale di constatazione (pvc). È in ogni caso l'Ufficio di controllo che è competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Di conseguenza, se l'irregolarità emerge durante un controllo fisico o scanner effettuato dall'Ufficio di presentazione, quest'ultimo, dopo aver redatto il pvc, deve trasmettere il fascicolo all'Ufficio di controllo per i conseguenti atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni. Qualora la violazione rilevata dall'Ufficio di presentazione presenti profili di rilevanza penale, quest'ultimo è autorizzato a trasmettere la notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente.
Nel caso in cui l'operatore debba procedere alla rettifica o all'invalidamento della dichiarazione doganale, la richiesta dovrà essere inoltrata all'Ufficio di controllo. La Dogana di controllo è competente anche per la presentazione dei documenti richiesti all'esito di un controllo documentale e per le eventuali certificazioni radiometriche o sanitarie.
Riscossione dei diritti doganali
Gli operatori che utilizzano lo sdoganamento centralizzato nazionale devono essere autorizzati anche all'utilizzo del pagamento dilazionato (DPO), previsto dall'art. 110 Cdu, che richiede un'apposita garanzia.
Il pagamento dei diritti doganali avviene, infatti, tramite conti di debito, all'Ufficio doganale di controllo. Al momento dello svincolo delle merci, la Dogana annota il debito maturato, generando il relativo A93.
La circolare precisa che se la merce è soggetta al pagamento di tasse e diritti marittimi presso l'Ufficio di presentazione, l'operatore deve indicare anche il corretto codice tributo al momento della presentazione della dichiarazione doganale.
Un'unica dichiarazione per semplificare le operazioni transfrontaliere
Lo sdoganamento centralizzato nasce a seguito delle esigenze di semplificazione e armonizzazione della disciplina doganale manifestate nell'ambito della Convenzione riveduta di Kyoto. L'Unione europea, infatti, ha ritenuto opportuno prevedere, all'interno del CDU, un istituto che permettesse la presentazione, la registrazione e il controllo delle dichiarazioni doganali prima dell'arrivo delle merci, oltre alla possibilità, per i soggetti, di operare in un luogo differente rispetto a quello in cui i beni si trovano.
Tale istituto, previsto a livello europeo dall'art. 179 CDU, consente la presentazione della dichiarazione doganale presso l'Ufficio competente per il luogo in cui la Società è stabilita (c.d. Ufficio doganale di controllo), potendo però presentare fisicamente le merci presso un'altra Dogana (c.d. Ufficio doganale di presentazione).
La centralizzazione consente all'operatore di avere come interlocutore un solo Ufficio doganale, rendendo così più efficienti i processi di organizzazione interna per lo svolgimento degli adempimenti. Altro vantaggio dello sdoganamento centralizzato è che consente di far arrivare le merci in prossimità del luogo a cui sono destinate o in quello più conveniente dal punto di vista logistico. Tale istituto ha un significativo impatto anche sul piano economico, posto che una riduzione delle formalità amministrative comporta l'abbattimento dei costi e delle tempistiche di sdoganamento.
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Sara Armella
- Avvocato, Studio legale Armella & AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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