mercoledì 03/09/2025 • 15:12
Le visite guidate a miniere e percorsi speleologici con finalità culturali sono esenti IVA. Diversamente, la traversata dei ponti tibetani senza contenuto culturale resta soggetta a IVA ordinaria in quanto esperienza ludico-adrenalinica. Attenzione anche alle regole sulla certificazione dei corrispettivi (Risp. AE 3 settembre 2025 n. 229).
redazione Memento
L’Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 3 settembre 2025 n. 229, ha fornito chiarimenti sul trattamento IVA dei corrispettivi percepiti da enti pubblici economici che organizzano visite guidate in miniere storiche, percorsi in parchi speleologici e la traversata di ponti tibetani. Secondo l’Amministrazione finanziaria, le attività che hanno uno spiccato valore culturale ed educativo, come le visite a siti minerari e percorsi speleologici guidati da esperti, possono beneficiare dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 c. 1 n. 22) DPR 633/72.
Nel dettaglio, sono comprese nell’esenzione anche le prestazioni strettamente connesse alla visita, quali il noleggio di caschi, imbraghi, l’assistenza di operatori per la sicurezza, la presenza di guide specializzate e il parcheggio nei pressi delle strutture. Tali servizi, infatti, sono ritenuti accessori e indispensabili per garantire la fruizione ordinata, sicura e inclusiva delle esperienze culturali proposte.
Diversamente, la traversata del ponte tibetano, se si configura come esperienza adrenalinica priva di narrazione storica o valenza educativa strutturata, non può essere assimilata alle prestazioni culturali e deve essere assoggettata all’IVA ordinaria.
La motivazione risiede nel fatto che l’esenzione si applica esclusivamente alle attività di interesse culturale e non a quelle con finalità ricreative o sportive.
Sul fronte della certificazione dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate ribadisce l’obbligo per gli organizzatori di dotarsi di biglietterie automatizzate e sistemi conformi alla normativa vigente, garantendo la tracciabilità delle transazioni e la trasmissione telematica dei dati sia per le attività esenti sia per quelle imponibili. L’impostazione va condivisa preventivamente con gli uffici locali della SIAE.
I chiarimenti in questione rivestono particolare importanza per tutti gli enti che gestiscono siti culturali e attrazioni turistico-naturalistiche, consentendo una corretta applicazione del regime IVA e una gestione trasparente dei flussi finanziari legati alle attività di promozione e valorizzazione del territorio.
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Le operazioni esenti, per natura andrebbero assoggettate ad IVA. Tuttavia, il cedente o il prestatore è tenuto ad emettere fattura.
Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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