giovedì 04/09/2025 • 06:00
In tema di fruizione dei permessi previsti dalla L. 104/92, l’assistenza cui la relativa richiesta si riferisce può essere prestata anche in momenti della giornata diversi da quelli in cui il dipendente normalmente presta la propria attività lavorativa (Cass. 12 agosto 2025 n. 23185).
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La fattispecie
Il caso riguarda un lavoratore licenziato per giusta causa dopo che l'azienda aveva scoperto tramite agenzia investigativa che nel corso di tre giorni di permesso fruiti ai sensi della L. 104/92 per assistere la madre, il dipendente in realtà si era recato al mare con il figlio. Sulla base di questi elementi, il datore di lavoro aveva contestato l'abuso di tali permessi, ritenendo che il lavoratore non avesse prestato alcuna assistenza, procedendo di conseguenza al suo licenziamento disciplinare.
È importante ricordare che la L. 104/92 rappresenta una normativa per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, affinché venga garantito un adeguato sostegno a chi si trova in condizioni di disabilità e ai familiari che se ne prendono cura, promuovendo un principio di solidarietà sociale.
In seguito all'impugnazione del recesso, il giudice di primo inizialmente aveva dato ragione all'azienda, ma la Corte d'Appello aveva poi ribaltato la decisione, annullando il licenziamento e ordinando la reintegra del lavoratore. La Corte territoriale aveva infatti evidenziato che l'attività investigativa avviata dall'azienda era carente, in quanto non era stato provato che il lavoratore non avesse effettivamente prestato assistenza alla madre – in forza della quale aveva richiesto i permessi i...
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Marco Proietti
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