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Riporta la parte motiva della sentenza che i fatti materiali accertati in corso di causa, corroborati dall'assenza di specifiche censure, dimostrano che la condotta criminale perpetrata si inserisce consapevolmente nel quadro di un composito schema fraudolento, la cui finalità consiste, appunto, nell'evasione, per importi affatto rilevanti, dell'imposta sul valore aggiunto e anche le imposte sui redditi.

L'amministratore della società condannato per i reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti affida a tre motivi il ricorso la riforma della sentenza di condanna di secondo grado che ha riconosciuto la configurabilità di entrambe le fattispecie di reato.

In primo luogo, è oggetto di censura l'indeterminatezza della sentenza di merito nella parte in cui non specifica quale dei distinti schemi fraudolenti adottati dai componenti del sodalizio criminale sia stato effettivamente utilizzato dall'impresa gestita dal ricorrente, nonché con riferimento al tipo di imposta (Iva o imposte dirette). Sotto altro profilo, la fattispecie di cui all'art. 8 D.Lgs. 74/2000 riguarda un tipo di reato di pericolo concreto. Per tale ragione non ipotizzabile nelle transazioni intracomunitarie ed assimilate in cui le operazioni sono “non” imponibili ai fini Iva. In ultimo, è censurata la configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, posto che l'art. 8 c. 1 DL 16/2012, ammette la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, cui fa da corollario la mancanza del dolo come conseguenza della effettività dei costi sostenuti.

La configurabilità del reato di fatturazione (solo) soggettivamente falsa

La decisione della Suprema Corte richiama i precedenti arresti pretori in tema di reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti delimitata dalla realtà della fatturazione soggettivamente inesistente.

Occorre evidenziare che sebbene l'operazione da assoggettare ad imposizione sia effettivamente avvenuta, il fatto che sia carente sul piano della coincidenza tra il prestatore esposto in fattura e il soggetto giuridico che, invece, abbia materialmente erogato la prestazione, non è di ostacolo alla realizzazione del fine illecito punito dall'art. 8 D.Lgs. 74/2000: in una simile ipotesi è comunque possibile consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (cfr. Cass. 16576/2023). Dal canto suo, il profilo esclusivamente soggettivo della falsa fatturazione e la relativa fattispecie di reato non presenta profili di incompatibilità con la normativa euro-unitaria (cfr. Cass. 49806/2018).

La questione più nel dettaglio consiste nell'utilizzo di soggetti fittizi con sede all'estero, questi ultimi formalmente tenuti al versamento dell'imposta, i quali consentono, da un lato, il recupero dell'Iva da parte del cedente sotto forma di credito e, dall'altro, di far “rientrare” la merce in Italia, utilizzando l'inesistenza soggettiva delle fatture per documentare costi nelle dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi applicabili in Italia.

In tal senso, il rilascio di fatture per operazioni (soggettivamente) inesistenti verso società fittizie all'estero, sul presupposto della comprovata consapevolezza e volontarietà del soggetto emittente di far parte di un sistema di “frode-carosello”, è strumentale a consentire tanto l'evasione dell'Iva, quanto delle imposte sui redditi.

La dichiarazione fraudolenta e deducibilità dei costi nelle frodi-carosello

La Corte di Cassazione valorizza la consapevolezza di far parte di un contesto fraudolento per escludere l'inoffensività della dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. 74/2000 ai fini delle imposte dirette, stante l'effettività dei costi sostenuti nell'ipotesi di falsità soggettiva.

È pacifico che, in ambito Iva, i costi relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti non siano mai deducibili.

Con riferimento alle imposte sui redditi, non è normativamente consentito dedurre i componenti negativi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per delitti non colposi. Il principio si estende anche alla cd. frode carosello, poiché diretta ad evadere l'Iva, sia pure limitata alla fattispecie della inesistenza soggettiva, trattandosi in ogni caso di costi sostenuti al fine di perpetrare una condotta criminosa (cfr. Cass. 42994/2017).

La corretta applicazione dell'art. 8 c. 1 DL 16/2012 esige, dunque, l'indeducibilità dei costi ascrivibili alla consapevole partecipazione a condotte criminose caratterizzate dall'adozione di modelli fraudolenti ed interposizioni fittizie, poiché esse rappresentano finalità ulteriori e diverse da quelle d'impresa con conseguente caducazione del requisito dell'inerenza.

Fonte: Cass. 26 agosto 2025 n. 29689

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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