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Nel caso oggetto della pronuncia n. 23876 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, un lavoratore veniva assunto con distinti contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali era terminato il 31 maggio 2010. In seguito, lo stesso impugnava tali contratti, chiedendo l'accertamento della relativa illegittimità. Nel frattempo, beneficiava dell'indennità di disoccupazione per il periodo dal 15 giugno 2010 al 16 giugno 2011. A conclusione del giudizio, il Tribunale di Perugia accoglieva la sua domanda, disponendo a favore del lavoratore la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna del datore di lavoro al pagamento di un indennizzo pari a dodici mensilità, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010. A fronte di tale pronuncia, l'INPS richiedeva al lavoratore la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione. Ciò sul presupposto che la dichiarata conversione del rapporto avrebbe fatto venir meno il presupposto fondamentale della prestazione, ovvero lo stato di disoccupazione involontaria per il periodo dal 15 giugno 2010 al 16 giugno 2011. Il primo grado del relativo giudizio si concludeva favorevolmente per l'INPS, mentre la Corte d'Appello di Perugia ribaltava in sede di gravame la decisione, dichiarando irripetibili le prestazion...

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