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giovedì 28/08/2025 • 06:00

Fisco BONUS EDILIZI

Superbonus 2025: nuovo Modello per la comunicazione in vigore dall’8 settembre

L'8 settembre 2025 entrano in vigore il nuovo Modello e le nuove modalità operative per la comunicazione delle opzioni che consentono di usufruire dello sconto in fattura o della prima cessione del credito relativi al Superbonus del 2025.

di Francesco Villante - Avvocato tributarista, esperto in accertamento e contenzioso

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L'8 settembre 2025 entra in vigore il nuovo Modello per la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di cui all'art. 119 DL 34/2020 (Superbonus) per le spese sostenute nel 2025. Si tratta del Modello aggiornato che dovrà essere utilizzato da contribuenti, amministratori di condominio e professionisti per accedere alle agevolazioni fiscali tramite sconto in fattura o cessione del credito, ai sensi dell'art. 121 DL 34/2020, quindi per la comunicazione delle opzioni che consentono di usufruire dello sconto in fattura o della prima cessione del credito relativi al Superbonus del 2025. 

Il Provv. AE 7 agosto 2025 n. 321370 dispone che il nuovo Modello e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica siano obbligatorie a partire dall'8 settembre 2025. Fino al 7 settembre 2025 sarà possibile utilizzare la precedente versione, ma da questa data ogni comunicazione dovrà essere conforme alle nuove regole. 

Cosa cambia dall'8 settembre 2025  

Vediamo, nel dettaglio, quali sono le novità dall'8 settembre: 

1) nuovo Modello di comunicazione e specifiche tecniche: dall'8 settembre 2025, ogni comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito dovrà essere trasmessa utilizzando il nuovo Modello allegato al provvedimento. Il Modello è stato aggiornato sia nelle sezioni anagrafiche sia nelle modalità di compilazione e trasmissione, recependo le modifiche normative e le esigenze emerse negli ultimi anni; 

2) ambito di applicazione: le nuove regole si applicano alle spese sostenute nel 2025 per gli interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, quando si opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura invece della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi; 

3) termini e modalità di invio: la comunicazione deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello delle spese che danno diritto alla detrazione (quindi, per le spese 2025, entro il 16 marzo 2026). Le comunicazioni relative alle parti comuni degli edifici devono essere inviate esclusivamente tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate dall'amministratore di condominio, dal soggetto che rilascia il visto di conformità o da un condòmino incaricato; 

4) Stati di Avanzamento Lavori (SAL) e limiti: l'opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, ma non più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento. Questo garantisce un controllo più stringente e riduce il rischio di frodi; 

5) visto di conformità, asseverazioni e polizze: il beneficiario deve ottenere: 

  • il visto di conformità sui dati della documentazione che attesta il diritto alla detrazione; 

  • le asseverazioni dei tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese (sia per efficienza energetica che per rischio sismico); 

  • la polizza assicurativa del professionista; 

6) modalità di utilizzo e cessione dei crediti: i crediti d'imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione tramite F24. È prevista la possibilità di cessione dei crediti secondo precisi limiti e tracciabilità, con identificativo univoco della rata e divieto di cessione parziale delle stesse. Le modalità di utilizzo in compensazione e di comunicazione delle cessioni sono dettagliate e devono essere effettuate esclusivamente attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate; 

7) controlli, annullamenti e rettifiche: la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo all'invio, oppure può essere trasmessa una comunicazione sostitutiva. La ricevuta di presa in carico o di scarto viene rilasciata entro 5 giorni. 

Il nuovo Modello di comunicazione 

Il nuovo Modello si compone dei Quadri A, B, C e D che raccolgono tutte le informazioni necessarie per la gestione delle opzioni:  

Quadri del Modello 

Compilazione 

Quadro A – Intervento 

Deve essere indicato, nel campo “Tipologia intervento”, il codice identificativo dell'intervento per il quale si effettua la comunicazione. 

Barrare la casella “Intervento Superbonus” se l'intervento è antisismico o se è un intervento trainato (efficienza energetica, fotovoltaico, colonnine di ricarica, eliminazione barriere architettoniche) eseguito congiuntamente a un intervento trainante o se si tratta di un intervento antisismico in zona sismica 1, 2 o 3 ammesso al Superbonus. 

Se l'edificio ha vincoli (beni culturali/paesaggio) o i lavori trainanti sono vietati da regolamenti edilizi, barrare la casella “Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus”.  

Se l'intervento riguarda parti comuni di un condominio, indicare il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio. 

Se si comunica uno stato di avanzamento lavori (SAL), indicare il numero del SAL, l'importo della spesa riferita al singolo SAL e, se non è il primo SAL, anche il protocollo telematico e l'anno della spesa del primo SAL. 

Quadro B – Dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento 

Devono essere indicati i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento selezionato nel campo “Tipologia di intervento” del quadro A, rilevabili dal certificato catastale o dall'atto di compravendita. 

Inserire i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento.  

Se l'opzione riguarda parti comuni condominiali, indicare i dati catastali della singola unità immobiliare. 

Se l'immobile è stato danneggiato da eventi sismici, indicare “S” nel campo “Tipologia immobile (T/U)”; in tal caso, per alcuni interventi, i limiti di spesa/detrazione sono aumentati del 50%. 

Quadro C – Opzione 

Composto da 2 Sezioni:  

  • Sezione I (“Beneficiario”): indicare l'opzione esercitata (A per sconto, B per cessione del credito) barando la casella corrispondente. Indicare l'importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante). 

  • Sezione II (“Soggetti beneficiari”, solo per interventi su parti comuni): per ciascun beneficiario indica il codice fiscale, la tipologia di opzione (A per sconto, B per cessione), l'ammontare della spesa sostenuta (nei limiti di legge) e l'importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto. 

Quadro D – Dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto 

Da compilare solo dopo aver acquisito l'accettazione da parte dei cessionari/fornitori – devono essere indicati il codice fiscale del soggetto a favore del quale è esercitata l'opzione, la data di esercizio dell'opzione, nonché l'ammontare del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto.  

Nel campo “Tipologia del cessionario”, che va compilato solo nel caso di opzione per la cessione del credito, deve essere riportato: 

  • Codice 1, se il cessionario è un fornitore dei beni/servizi dell'intervento, 

  • Codice 2, se è un altro soggetto privato, banca o intermediario finanziario, 

  • Codice 3, se è un'impresa di assicurazione con polizza per eventi calamitosi. 

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