Il caso proposto nell'interpello (Risp. AE 22 agosto 2025 n. 223) riguarda una società operante nel settore della gestione, elaborazione e distribuzione di informazioni di carattere legale, commerciale, contabile ed economico finanziario, che, avvalendosi anche di consulente esterni, investe nello sviluppo e realizzazione interna di software.
I due quesiti posti dall'istante sembrano apparentemente semplici, ma nella risposta dell'Agenzia al primo di questi si cela un chiarimento di notevole importanza. Sulla base del testo dell'interpello pubblicato, peraltro, i dettagli relativi al caso di specie non appaiono così peculiari o specifici sicché le risposte ai quesiti posti risultano applicabili alla generalità dei casi e non solo con riguardo ai software.
La natura delle spese agevolabili ai fini del Patent Box (PB) ordinario
La prima domanda concerne l'applicabilità del Patent Box “ordinario” alle spese di creazione e sviluppo sostenute nell'anno di creazione del software senza necessità di registrazione del bene alla SIAE.
L'Agenzia delle Entrate, prima di tutto, torna a ribadire come i software siano agevolabili anche senza registrazione alla SIAE o presso enti od organismi equivalenti. La prova dell'esistenza dell'intangibile, come ben chiarito nella Circ. AE 5/2023 (Circolare), può risultare da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, che attesti inoltre:
Dopodiché, si esprime positivamente sull'eleggibilità delle spese sostenute nell'anno sia per la creazione del bene sia per lo sviluppo dello stesso nell'anno in cui il bene viene ad esistere (e documentato con la dichiarazione sopra citata).
Pur apparendo a prima vista poco innovativa – limitandosi a confermare l'agevolabilità al PB ordinario di software non registrati - un'analisi più approfondita del quesito consente di cogliere alcuni elementi rilevanti che valorizzano la parte più significativa della risposta. Si viene di fatto a confermare un approccio nell'applicazione del PB ordinario che, nella pratica, era già diffuso e consolidato ma che necessitava di una conferma ufficiale.
L'istante parla di spese di “sviluppo” e di “creazione”, distaccandosi così in parte dalla natura delle spese agevolabili definite dal Provv. AE 15 febbraio 2022 (Provvedimento), ovverosia quelle di sviluppo, accrescimento, mantenimento, protezione e sfruttamento (in linea, di fatto, con le note funzioni DEMPE definite in ambito OCSE).
Tali tipologie di spesa, proprio per loro natura, possono afferire solamente a software già esistenti (per quanto in prima release), il che, va da sé, porta ad escludere dal relativo perimetro le spese di “creazione”. Non a caso, infatti, tale ultima tipologia di spesa viene citata (per la prima volta) nella Circolare e da essa ricondotta nell'ambito esclusivo di applicazione del meccanismo premiale.
In altre parole, dal tenore della Circolare poteva desumersi che:
A fronte di quanto sopra, la risposta dell'Agenzia delle Entrate al primo quesito acquisisce tutta un'altra portata: se ipotizziamo che la venuta ad esistenza del bene avvenga al 30 giugno (in corrispondenza della release del software), sia le spese di “creazione” sostenute da gennaio a giugno sia quelle di sviluppo successivo da luglio a dicembre sarebbero quindi agevolabili ai fini del PB ordinario, a nulla rilevando la registrazione del bene.
Non applicandosi, tuttavia, il meccanismo premiale (in mancanza di una registrazione), va da sé che, ove le spese di creazione si riferiscono ad attività di “ideazione e realizzazione del software” ma non anche ad attività qualificabili come R&S e/o innovazione tecnologica ai sensi del DM 26 maggio 2020, non saranno agevolabili.
Meccanismo premiale ed effetti sulle spese pregresse
Col secondo quesito, l'istante chiede conferma dell'applicazione del regime premiale nel caso in cui si sia proceduto alla registrazione del software presso la SIAE in una fase successiva al sostenimento dei costi, di cui al primo quesito, per la creazione e lo sviluppo del bene.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate è netta: il quesito è inammissibile per mancanza di elementi di incertezza. Per “risolvere” la questione sarebbe quindi sufficiente attingere a quanto già definito nel Provvedimento e nella Circolare (e altra passi disponibile).
In effetti, oltre a quanto previsto dalla Circolare, l'Agenzia delle Entrate ha già chiarito, con la Risp. AE 40/2024, che nel caso in cui un software già utilizzato – per il quale si sia già beneficiato del PB in via ordinaria – venga registrato in un periodo d'imposta successivo, è possibile accedere alla recapture a partire dalla data di registrazione, nel rispetto delle previsioni normative e dei chiarimenti forniti nei relativi documenti di prassi.
Pertanto, quindi, tornando al secondo quesito di cui si tratta, la risposta parrebbe positiva: una volta che il bene, ancorché sorto dal 2021 in poi, venga registrato in anni successivi, è possibile agevolare i costi precedenti alla registrazione stessa se sostenuti nell'ambito delle attività rilevanti, le quali, in caso di meccanismo premiale (e solo in questo), includono anche la “ideazione e realizzazione del software”.
Ovviamente si dovrà prestare attenzione a non duplicare l'agevolazione, ossia includere nel beneficio costi già agevolati eventualmente ai fini del PB ordinario.
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Maurizio Nastri
- Dottore Commercialista, Partner Studio Gnudi A.P.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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