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lunedì 25/08/2025 • 06:00

Fisco OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Copertura perdite con riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta

L'Agenzia delle Entrate affronta il caso di una società coinvolta in operazioni di fusione e scissione, che intende utilizzare la riserva per coprire perdite cumulate, evidenziando la non imponibilità in assenza di distribuzione ai soci e l'estinzione del vincolo civilistico e fiscale in caso di riduzione della riserva deliberata dall'assemblea (Risp. AE 20 agosto 2025 n. 219).

di Giorgia Quinzi - Dottoranda di ricerca in Diritto Europeo presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

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  • Tempo di lettura 7 min.
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L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 20 agosto 2025 n. 219, ha fornito chiarimenti sull'utilizzo delle riserve di rivalutazione in sospensione d'imposta ai sensi dell'art. 13 L. 342/2000. L'attenzione si è concentrata sull'ipotesi di utilizzo di tali riserve per la copertura di perdite cumulate e sulla successiva riduzione della stessa riserva tramite delibera assembleare. L'analisi interessa società che abbiano effettuato operazioni di fusione e scissione, con particolare riferimento al trattamento fiscale in caso di utilizzo interno delle riserve, senza attribuzione diretta o indiretta ai soci. Il presente approfondimento esamina il quadro normativo, le prassi dell'Agenzia e i riflessi per le imprese coinvolte in operazioni straordinarie e con esigenze di patrimonializzazione.

La Risp. AE 20 agosto 2025 n. 219

La società ALFA S.R.L., interamente controllata da H ALFA S.p.A., è stata costituita nell'ambito di un progetto di riordino organizzativo all'interno del gruppo ALFA. Il progetto ha comportato una serie di operazioni straordinarie, tra cui la fusione di società controllate e una successiva scissione parziale e proporzionale. A seguito di tali operazioni, ALFA S.R.L. si è trovata a detenere partecipazioni valutate secondo il criterio del costo, salvo svalutazioni per perdite durevoli di valore, e successivamente ha adottato il metodo del patrimonio netto.

Nel tempo, la società ha accumulato perdite a nuovo e si è posta il problema dell'utilizzo delle riserve di rivalutazione iscritte in bilancio, in particolare per la copertura delle perdite cumulate, chiedendo chiarimenti in merito agli effetti fiscali di tale operazione.

Aspetti civilistici e fiscali delle riserve di rivalutazione

Secondo la disciplina civilistica e fiscale di riferimento, il saldo attivo di rivalutazione risultante dalle operazioni ai sensi dell'art. 13 L. 342/2000 può essere imputato a capitale o accantonato in una speciale riserva designata, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. L'attribuzione ai soci o la riduzione del capitale sociale comportano la tassazione delle somme attribuite ai soci e la decadenza del regime di sospensione d'imposta.

Tuttavia, la normativa prevede un'eccezione fondamentale: l'utilizzo della riserva per la copertura di perdite. In tal caso, non si applicano le formalità dell'art. 2445 c.c. e non si genera un presupposto impositivo, a condizione che non si proceda alla distribuzione di utili fino a quando la riserva non sia reintegrata o ridotta tramite delibera assembleare.

L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia, richiamando la propria prassi (Circ. MEF 57/2001, Circ. AE 6/2022 e Circ. MEF 207/2000), conferma che l'utilizzo interno della riserva di rivalutazione (ossia, la copertura di perdite senza attribuzione diretta o indiretta ai soci) non genera alcun effetto fiscale impositivo. In particolare, si evidenzia che:

  • l'utilizzo della riserva di rivalutazione per coprire perdite riportate a nuovo non rappresenta un evento fiscalmente rilevante, poiché non si realizza una devoluzione della riserva all'esterno dell'impresa;
  • nel caso in cui la riduzione della riserva sia deliberata dall'assemblea straordinaria, il vincolo civilistico e fiscale si estingue per il medesimo importo e la società non è tenuta a ricostituire la riserva.

La soluzione prospettata dall'istante, ossia l'utilizzo prioritario delle altre riserve e, solo successivamente, della riserva di rivalutazione per la copertura delle perdite, è pienamente condivisa dall'Agenzia, che si limita ad assumere come veritieri i dati forniti nell'istanza, senza entrare nel merito delle valutazioni contabili o civilistiche delle poste.

Implicazioni per le imprese

Per le imprese che si trovano in situazioni di perdite cumulate e che dispongono di riserve di rivalutazione in sospensione d'imposta, la risposta dell'Agenzia delle Entrate consente di:

  • coprire le perdite utilizzando la riserva di rivalutazione senza incorrere in conseguenze fiscali, purché non vi sia distribuzione di utili ai soci;
  • ridurre la riserva tramite delibera assembleare, estinguendo il vincolo civilistico e fiscale per l'importo utilizzato e senza obbligo di reintegrazione;
  • pianificare le operazioni di patrimonializzazione e copertura delle perdite in modo efficiente e conforme alla normativa.

Particolare attenzione deve essere riservata alle seguenti condizioni operative:

  • l'utilizzo delle riserve deve essere interno, senza trasferimento o distribuzione a soci o terzi;
  • la corretta imputazione delle perdite e delle riserve deve essere supportata da delibere assembleari e da una chiara evidenza contabile;
  • la copertura di perdite tramite riserva di rivalutazione non può essere seguita dalla distribuzione di utili se la riserva non è stata reintegrata o ridotta formalmente.

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