Il caso oggetto dell'ordinanza n. 21727 del 28 luglio 2025 della Corte di Cassazione trae origine dal ricorso depositato da un lavoratore presso il Tribunale territorialmente competente in cui aveva esposto: di essere stato assunto come operaio specializzato dall'ente datore di lavoro, con contratto a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato nel luglio dello stesso anno; di essere stato inquadrato, a decorrere da settembre 2015, nel V livello impiegatizio, perdendo il diritto all'indennità di percorrenza prevista dagli artt. 15 e 54 del CCNL di settore; di non esser stato dotato dall'ente di un mezzo di trasporto e, quindi, di aver dovuto percorrere tutte le mattine 55,80 Km (andata e ritorno) per recarsi dalla propria residenza al Centro di raccolta e successivamente al Cantiere di lavoro. In particolare, il lavoratore aveva chiesto che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità chilometrica per il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2020, con condanna dell'ente al pagamento delle somme dovute. La decisione del Tribunale, che aveva accolto il ricorso, veniva impugnata dall'ente. La Corte distrettuale, con propria sentenza, accoglieva l'appello proposto. Il lavoratore proponeva, qu...
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