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lunedì 28/07/2025 • 06:00

Caso Risolto LAVORO IN MOBILITÀ

Trasfertisti: definizione giuridica e regime per indennità e rimborsi

Le risorse in forza a Bianchi s.r.l. e a cui è assegnata la mansione di installatori possono correttamente essere qualificate come lavoratori trasfertisti.

di Marcella de Trizio - Avvocato - Studio ArlatiGhislandi

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Il caso

La Società Bianchi s.r.l.. si occupa di produzione ed installazione di apparecchi medicali odontoiatrici e applica ai rapporti di lavoro il CCNL Metalmeccanici Industria. Bianchi s.r.l. ha alle proprie dipendenze n. 50 lavoratori, di cui n. 2, non lavorano in sede e sono esclusivamente addetti all'installazione presso i clienti degli apparecchi medicali. La mansione assegnate comportano il costante ed esclusivo svolgimento delle attività ad essa riconducibili in luoghi variabili e differenti e non presso una data sede di lavoro.

In ragione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa assegnata alle citate risorse, Bianchi s.r.l. ha ritenuto che gli stessi dovessero essere qualificati come trasfertisti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 c. 6 TUIR. Per questo, Bianchi s.r.l. riconosce ad ogni installatore, per ogni mensilità di calendario (e, pertanto, per 12 mensilità annuali), un'indennità di trasfertismo assoggettata contributivamente e fiscalmente nelle modalità definite dal già citato art. 51 c. 6 TUIR.

Ma è corretto qualificare detti dipendenti come trasfertisti e concedere loro l'indennità secondo questo schema? Ed è possibile riconoscere ai trasfertisti anche un rimborso a piè di lista delle spese sostenute?

Quadro normativo

Devono essere considerati “trasfertisti abituali” i lavoratori subordinati chiamati a svolgere in modo sistematico e professionale la propria attività pressoché integralmente al di fuori della propria sede di lavoro (in tal senso si veda, tra altre, Cass. 15 ottobre 2015 n. 20833; Cass. 11 dicembre 2013 n. 27643).

La necessità di effettuare tali trasferte “abituali” comporta per il lavoratore una particolare gravosità della prestazione lavorativa oltre che la necessità di farsi carico di spese nel precipuo interesse del datore di lavoro.

Quindi, con riferimento alla natura degli emolumenti/indennità riconosciuti a detti lavoratori si tratta “(…) del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della “trasferta in senso proprio”, costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dover essere ricompreso nella base di calcolo del TFR” (Cass. 15 novembre 2017. 27093).

Proprio in ragione della duplice finalità ed al trattamento da riservare agli emolumenti corrisposti ai lavoratori che le effettuano, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 51 c. 6 TUIR ai sensi del quale “Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, (…) concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare”, in tal modo forfettariamente determinando – in modo paritario – la componente risarcitoria e la componente retributiva di dette indennità.”

La sopra citata norma rinviava, poi, ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il compito di individuare le categorie di lavoratori (nonché le condizioni di applicabilità) riconducibili all'ambito di operatività della disposizione medesima; tuttavia, tale decreto non è mai stato adottato, creando conseguenti ed inevitabili dubbi interpretativi, dubbi risolti solo a seguito dell'entrata in vigore del DL 193/2017 che, all'articolo 7-quinquies, comma 1, ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 51 c. 6 TUIR stabilendo l'applicabilità della disciplina nel medesimo contenuta solo ai lavoratori “per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

  1. la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
  2. lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
  3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.”

Inoltre, il successivo comma 2 ha previsto che, in ipotesi non trovi applicazione la disposizione sul trasfertismo, debba essere in linea generale, oltre che residuale, riconosciuto il diritto dei lavoratori interessati all'applicazione del trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui all'art. 51 c. 6 TUIR.

A seguito dell'interpretazione autentica sopra riportata, nel fornire chiarimenti utili ai fini dell'applicazione del corretto regime contributivo, con circolare n. 158/2019 l'INPS ha confermato e ribadito le condizioni definite dall'art. 7-quinquies del DL 193/2016 ai fini della individuazione dei lavoratori trasfertisti.

Con riferimento a tutto quanto sopra esposto, emerge chiaramente che le risorse in forza ad Bianchi s.r.l. ed a cui è assegnata la mansione di installatori, possono correttamente essere qualificate come lavoratori trasfertisti.

Conseguentemente, a lavoratori qualificabili come trasfertisti che percepiscono un'indennità assoggettata a contribuzione previdenziale e ad imposizione fiscale in misura pari al 50%, non possono essere riconosciuti rimborsi per spese dagli stessi sostenute esenti da qualsivoglia imposizione: eventuali importi riconosciuti a tale titolo risultano, nei fatti, soggetti ai sensi dell'art.12 l. 153/1969, come novellato dall'art.6 D.Lgs. 314/1997, a contribuzione previdenziale e devono essere assoggettati ad imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF con i criteri di cui all'art. 11 del TUIR.

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