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giovedì 21/08/2025 • 15:30

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Quote SICAV assimilate ai titoli in serie o di massa e deducibilità svalutazione

Le quote di partecipazione alle SICAV, se iscritte nell'attivo circolante, sono assimilate ai titoli in serie o di massa, non aventi natura partecipativa. Ne consegue che la svalutazione rilevata a bilancio può essere dedotta secondo le regole dei titoli in serie o di massa (Risp. AE 21 agosto 2025 n. 222).

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 3 min.
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Le società che investono in quote di SICAV iscritte nell'attivo circolante possono beneficiare di un trattamento fiscale allineato a quello dei fondi comuni di investimento. L'Agenzia delle Entrate, in risposta a un interpello, ha chiarito che tali quote – anche se formalmente rappresentate da azioni – devono essere considerate, ai fini fiscali, come titoli in serie o di massa.

Questa equiparazione comporta che le SICAV non possono accedere al regime di partecipation exemption, ma sono soggette alle stesse regole fiscali previste per i fondi comuni di investimento. In particolare, il valore minimo ai fini della deducibilità della svalutazione è determinato secondo il valore di mercato o, per i titoli non negoziati, secondo specifici criteri fiscali.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 21 agosto 2025 n. 222, ribadisce che il regime tributario delle SICAV segue quello degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) con sede in Italia, ad esclusione dei fondi immobiliari. Così, anche le quote di partecipazione alle SICAV estere, purché iscritte nell'attivo circolante, sono considerate assimilate ai titoli in serie o di massa, ai sensi dell'art. 85 c. 1 lett. e) TUIR.

La conseguenza pratica è che le società possono dedurre la svalutazione delle quote SICAV secondo i criteri ordinari previsti per i titoli in serie o di massa, valorizzando correttamente a bilancio l'investimento in base al valore di mercato e garantendo così la corretta tassazione dei redditi d'impresa. 

La valutazione fiscale delle quote SICAV riveste un ruolo centrale per tutte le società che gestiscono portafogli di investimento. La risposta in oggetto elimina ogni dubbio interpretativo: le quote di SICAV non sono considerate partecipazioni, ma titoli in serie o di massa, come già avviene per i fondi comuni di investimento.

Questa assimilazione permette alle aziende di applicare, in sede di chiusura del bilancio, le regole di deducibilità delle svalutazioni previste dall'art. 94 c. 4 TUIR e dall'art. 92 c. 5 TUIR. In pratica, la svalutazione delle quote SICAV può essere portata in deduzione dal reddito imponibile, a condizione che sia coerente con il valore di mercato o determinata secondo i criteri previsti per i titoli non quotati.

Un aspetto rilevante riguarda anche le SICAV estere: se iscritte nell'attivo circolante e in possesso delle caratteristiche di organismi di investimento collettivo, beneficiano dello stesso trattamento delle SICAV italiane.

Per le imprese, questa impostazione consente di pianificare in modo più efficiente la gestione fiscale degli investimenti in quote SICAV, evitando rischi di contestazioni e assicurando la deducibilità fiscale delle perdite derivanti dalla svalutazione secondo i criteri ordinari.

Fonte: Risp. AE 21 agosto 2025 n. 222

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