mercoledì 27/08/2025 • 06:00
Nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 opera la sospensione del decorso dei termini previsti per le attività degli uffici degli enti impositori e degli agenti per la riscossione. Tuttavia, la portata e la valenza del richiamo al comma 2 dell'art. 2 D.Lgs. 159/2015 non è stata esaminata e valutata dalla Suprema Corte (CGT II Lombardia 6 agosto 2025 n. 1891).
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Come chiarito dalla Corte di Cassazione, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (85 giorni) opera la sospensione del decorso di tutti i termini (e quindi anche di prescrizione) previsti per le attività degli uffici degli enti impositori e degli agenti per la riscossione, anche con riferimento a quelle attività che non scadevano nella forbice temporale definita dalle norme emergenziali. Tuttavia, la portata e la valenza del richiamo al comma 2 dell'art. 2 D.Lgs. 159/2015 - che peraltro fa riferimento al concetto di proroga e non al concetto di sospensione (tecnicamente diversi) - non è stata esaminata e valutata dalla Suprema Corte. Si tratta di norma speciale dettata con riferimento ad una fattispecie del tutto peculiare - ossia quella dei Comuni colpiti da eventi eccezionali e riguarda i versamenti che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica l'evento – e pertanto, dovendosi privilegiare una interpretazione aderente al testo letterale e restrittiva, deve intendersi riferita alle sole fattispecie previste, fra le quali non rientra certamente l'ipotesi concernente la notifica di una cartella di pagamento avvenuta nel 2012. Così si è pronunciata la CGT II Lombardia con la sentenza n. 1891 del 6 agosto 2025.
Il caso giurisprudenziale
La co...
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Francesco Verderosa
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