mercoledì 20/08/2025 • 12:00
Le prestazioni di servizi tra branch italiana e inglese di una stessa società sono imponibili IVA in Italia quando la casa madre aderisce a un Gruppo IVA in un Paese UE, interrompendo l'unitarietà soggettiva tra stabili organizzazioni (Risp. AE 20 agosto 2025 n. 216).
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 20 agosto 2025 n. 216, interviene sul trattamento IVA delle prestazioni di servizi tra stabili organizzazioni (branch) di uno stesso soggetto, nel caso in cui una branch partecipi a un Gruppo IVA in un Paese dell'Unione Europea.
Nel caso esaminato, una stabile organizzazione italiana (ALFA1) riceve servizi di Information Technology e back office dalla stabile organizzazione inglese (ALFA2), entrambe appartenenti alla stessa casa madre estera. ALFA2 è membro di un Gruppo IVA istituito nel Regno Unito, mentre la casa madre è entrata a far parte di un Gruppo IVA in un Paese UE. Il quesito riguarda la corretta applicazione dell'IVA sulle prestazioni di servizi fornite tra ALFA1 e ALFA2.
L'Agenzia chiarisce che l'appartenenza di una branch a un Gruppo IVA in un Paese terzo (come il Regno Unito post-Brexit) non comporta l'unificazione soggettiva ai fini IVA prevista dall'art. 11 della Direttiva IVA per i soli Gruppi IVA UE. Pertanto, le prestazioni tra ALFA1 e ALFA2 restano escluse dall'IVA secondo la giurisprudenza FCE Bank, poiché rappresentano un unico soggetto passivo.
Tuttavia, quando la casa madre (ALFA) partecipa a un Gruppo IVA in un Paese UE, si rompe l'unitarietà soggettiva tra la sede principale e le proprie branch situate in Stati diversi, secondo i principi della sentenza Skandia e della normativa italiana (art. 70-quinquies DPR 633/72). In questo caso, le prestazioni di servizi tra le branch italiana e inglese diventano operazioni imponibili ai fini IVA in Italia, se sussiste il presupposto territoriale.
L'Agenzia precisa che, per le prestazioni tra ALFA1 e ALFA2, la partecipazione della casa madre a un Gruppo IVA UE determina la rilevanza IVA delle operazioni in Italia e la necessità di assolvere gli obblighi fiscali secondo la normativa vigente.
In sostanza, la risposta in oggetto definisce i criteri per individuare quando le prestazioni tra branch di uno stesso gruppo, in presenza di un Gruppo IVA UE, sono soggette a IVA in Italia, fornendo indicazioni operative fondamentali per i gruppi multinazionali e le società con stabili organizzazioni internazionali.
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