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martedì 19/08/2025 • 13:30

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gruppo IVA: quando è possibile costituire due gruppi distinti in Italia

È possibile costituire in Italia due Gruppi IVA distinti nell'ambito dello stesso gruppo economico internazionale, a condizione che non sussista vincolo finanziario diretto tra le società italiane appartenenti a ciascun gruppo (Risp. AE 19 agosto 2025 n. 211).

a cura di

redazione Memento

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Il tema della costituzione del Gruppo IVA in Italia assume un ruolo centrale per i grandi gruppi multinazionali che operano attraverso una pluralità di società, spesso controllate da una o più holding estere. Il recente intervento dell'Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 19 agosto 2025 n. 211 fornisce indicazioni in materia di vincolo finanziario, perimetro soggettivo e holding period per la costituzione di due Gruppi IVA distinti facenti capo, indirettamente, allo stesso gruppo economico internazionale.

Il caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate

Il quesito riguarda un articolato gruppo industriale internazionale, attivo in Italia attraverso numerose società controllate. In particolare, la società estera ALFA ha acquisito la totalità delle quote della società italiana DELTA da un'altra società italiana, BETA, già a capo di un Gruppo IVA (il Gruppo IVA BETA), istituito con effetto dal 1° gennaio 2021. Successivamente, ALFA ha istituito una sede secondaria italiana (Branch), ottenendo partita IVA e codice fiscale nel 202y.

La domanda chiave era se, in presenza di una catena di controllo articolata che vede una o più società estere interposte fra la holding capogruppo e le società italiane, fosse possibile costituire un nuovo e distinto Gruppo IVA (il Gruppo IVA ALFA) tra la sede secondaria di ALFA e la controllata DELTA, separato da quello già esistente tra BETA e le altre società italiane.

Un ulteriore punto di attenzione era la decorrenza del vincolo temporale (holding period) previsto dalla normativa, e in particolare se l'iscrizione della sede secondaria nel registro delle imprese successivamente al 1° luglio dell'anno precedente precludesse la possibilità di costituire il Gruppo IVA con efficacia dal 1° gennaio successivo.

Doppio Gruppo IVA: quando è possibile

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la normativa (art. 70-ter DPR 633/72) consente la costituzione di più di un Gruppo IVA in Italia da parte di società riconducibili allo stesso gruppo internazionale, a condizione che non sussista un vincolo finanziario diretto tra le società partecipanti ai diversi gruppi. In particolare:

  • Il vincolo finanziario  si considera sussistente solo se il controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., è esercitato direttamente dalla stessa società (anche se residente all'estero) sulle società italiane.
  • Qualora nella catena di controllo tra la holding estera e le società italiane si interponga una o più società non residenti, non sussiste il vincolo finanziario tra le società italiane controllate da soggetti diversi, e quindi queste possono legittimamente costituire Gruppi IVA distinti.

Nel caso esaminato, la holding estera BETA 1 controlla direttamente BETA (che a sua volta controlla alcune società italiane) e, tramite la controllata estera GAMMA, controlla ALFA (che, attraverso la Branch italiana, controlla DELTA). L'interposizione di GAMMA impedisce la sussistenza di un vincolo finanziario diretto fra tutte le società italiane coinvolte, rendendo legittima la costituzione di due distinti Gruppi IVA: il Gruppo IVA BETA e il Gruppo IVA ALFA.

Vincolo finanziario e inclusione nel perimetro del Gruppo IVA

L'Agenzia ribadisce che, ai fini della costituzione di un Gruppo IVA, la verifica del vincolo finanziario deve essere effettuata in capo alla casa madre estera: la stabile organizzazione italiana (Branch) può rientrare nel Gruppo IVA solo se la casa madre estera esercita il controllo diretto, ai sensi dell'art. 2359 c.c., sulle altre società italiane partecipanti al gruppo.

Holding period e iscrizione tardiva della sede secondaria

Un altro aspetto affrontato riguarda il rispetto del vincolo temporale (“holding period”), ossia la necessità che il controllo sulle società da includere nel Gruppo IVA sussista almeno dal 1° luglio dell'anno precedente la decorrenza dell'opzione. L'Agenzia ha chiarito che:

  • il holding period si considera rispettato se il trasferimento delle partecipazioni è iscritto nel registro delle imprese prima del 1° luglio dell'anno precedente;
  • la data di iscrizione della sede secondaria nel registro delle imprese (se successiva al 1° luglio) è ininfluente, purché il controllo sulle società partecipate sia stato acquisito e iscritto prima di tale data;
  • la sede secondaria rappresenta una mera promanazione della casa madre estera e la sua iscrizione tardiva non modifica la sostanza del controllo esercitato.

Fonte: Risp. AE 19 agosto 2025 n. 211

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