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mercoledì 20/08/2025 • 11:30

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

IVA sui maggiori oneri riconosciuti in appalto per ritardi della stazione appaltante

Le somme riconosciute all’appaltatore per maggiori oneri causati da ritardi della stazione appaltante, anche se liquidate con sentenza e qualificate come risarcimento, devono essere assoggettate a IVA se rappresentano una integrazione del corrispettivo contrattuale e non un puro risarcimento danni (Risp. AE 20 agosto 2025 n. 215).

a cura di

redazione Memento

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 20 agosto 2025 n. 215, affronta il delicato tema della sottoposizione a IVA delle somme percepite dall’appaltatore per maggiori oneri derivanti da ritardi nell’esecuzione di opere pubbliche, anche quando tali importi sono riconosciuti da una sentenza come risarcimento.

Nel caso esaminato, una società di costruzioni aveva subito diversi ritardi nell’esecuzione di un contratto di appalto per la realizzazione di una nuova sede di una committente pubblica. A seguito di una controversia giudiziaria, il Tribunale ha condannato la stazione appaltante al pagamento di una somma per i maggiori oneri diretti e indiretti sostenuti dall’appaltatore, legati ai ritardi imputabili alla committente.

L’appaltatore ha quindi emesso fattura senza IVA, ritenendo che le somme avessero natura esclusivamente risarcitoria e fossero quindi fuori campo IVA. Tuttavia, l’Agenzia sottolinea che, ai fini dell’IVA, è essenziale verificare la natura delle somme: solo i veri risarcimenti e le penali per inadempimento sono esclusi dall’imposta, mentre le somme che rappresentano un’integrazione del corrispettivo per prestazioni rese rientrano nell’ambito IVA.

La risposta in oggetto evidenzia che se la somma corrisposta è calcolata in funzione dei maggiori oneri sostenuti dall’appaltatore nell’ambito di un contratto di appalto che si è comunque concluso con la realizzazione dell’opera, tale somma rappresenta un corrispettivo supplementare e deve essere assoggettata a IVA. Il fatto che la somma sia riconosciuta da una sentenza non modifica la sua natura sostanziale di integrazione del prezzo pattuito per l’esecuzione dell’opera.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le somme liquidate a seguito di controversie per maggiori oneri sostenuti in corso d’opera non sono sempre risarcimenti fuori campo IVA: se costituiscono una parte aggiuntiva del compenso contrattuale, vanno regolarmente fatturate con applicazione dell’imposta. Questo chiarimento è fondamentale per tutte le imprese coinvolte in contratti di appalto e per chi gestisce contenziosi in materia di lavori pubblici.

Fonte: Risp. AE 20 agosto 2025 n. 215

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