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venerdì 22/08/2025 • 06:00

Impresa OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

Scissione mediante scorporo: le novità del Decreto n. 88/2025

Il D.Lgs. 88/2025 (G.U. n. 143/2025) ha introdotto significative modifiche in materia di operazioni transfrontaliere, rimuovendo alcune criticità applicative, semplificando le relative procedure e ampliando l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione.   

di Ignazio La Candia - Associate Partner, Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati, Università Bicocca, Milano

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Il D.Lgs. 88/2025, in coerenza con la prassi notarile più significativa in materia, è intervenuto sulla disciplina civilistica della scissione mediante scorporo, modificando l'art. 2506 c.1 c.c., al fine di chiarire che tale operazione può realizzarsi con l'assegnazione dell'intero oppure di una parte del patrimonio della società scissa ad una o più beneficiarie che possono essere di nuova costituzione oppure preesistenti.

Con la scissione mediante scorporo una società assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Come osservato dalla dottrina, la scissione verso società preesistenti non è esclusa dalla Dir. UE 2019/2121, ed è espressamente consentita in alcuni ordinamenti come quello tedesco. Inoltre, a seguito della novella normativa, è stato soppresso il riferimento alla continuazione dell'attività della società scissa, perché elemento non necessario per la definizione dell'istituto, tecnicamente impreciso e non pertinente nel caso in cui lo scorporo abbia ad oggetto l'attribuzione dell'intero patrimonio.

La Relazione Illustrativa al Decreto sottolinea che, diversamente dalla scissione totale, lo scorporo dell'intero patrimonio non determina l'estinzione della società scissa, che riceve in assegnazione le azioni o quote delle società beneficiarie (cfr. Comitato interregionale Consigli notarili delle Tre Venezie, Fondazione Nazionale Commercialisti, L.G.1 – scissione con scorporo - 1° pubbl. 10/23 - motivato 10/23).   

Le principali modifiche normative, commentate da Assonime nella Circolare n. 19 del 30 luglio 2025, possono essere riassunte nei termini che seguono.

Progetto di scissione

È stato modificato il comma 4, terzo periodo, dell'art. 2506-bis c.c., con riferimento alla versione semplificata del progetto di scissione, ammessa nei casi di costituzione di una o più nuove società beneficiarie e di assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa.

In buona sostanza, quando la scissione mediante scorporo avviene tramite la costituzione di una o più nuove società, il progetto di scissione non deve contenere informazioni in relazione al rapporto di cambio, alle modalità di assegnazione delle partecipazioni, alla data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili, al trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni. Non sono richieste, altresì, la redazione della situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti.

Diritti dei soci e dei terzi

Nella scissione mediante scorporo ai soci della scissa non spettano i diritti di recesso e vendita né l'indennizzo per l'incongruità del rapporto di cambio. Come specificato nella Relazione Illustrativa al Decreto, tale previsione è coerente con gli effetti dell'operazione, dal momento che il soggetto che ha diritto all'assegnazione delle azioni o quote della beneficiaria è la stessa società scissa. Inoltre, lascia impregiudicato il diritto del socio di esercitare il diritto di recesso per un titolo diverso dalla scissione, ad esempio quando per effetto dell'operazione vi è una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, nonché il suo diritto a proporre un'azione risarcitoria nei casi di depauperamento della partecipazione sociale.  

Dunque, poiché la scissione mediante scorporo può riguardare anche società beneficiarie preesistenti, la nuova formulazione dell'art. 2506-ter c. 6 c.c. precisa che il diritto di recesso non può essere esercitato dal socio della società scissa che non ha consentito all'operazione. Assonime sul punto ha precisato che tale previsione normativa ha l'obiettivo di distinguere la posizione dei soci della scissa da quelli della beneficiaria. Se i soci della società scissa non subiscono un'alterazione della loro posizione, i soci non consenzienti della società beneficiaria preesistente si trovano nella medesima situazione in cui si troverebbero in caso di scissione tradizionale.

I soci della società beneficiaria subiscono una vicenda modificativa della loro partecipazione sociale, a causa dell'ingresso in società di un nuovo socio, ossia la scissa stessa. Di conseguenza, ad essi spetta il diritto di recesso (cfr. Commissione società del Consiglio Notarile di Milano, Scissione mediante scorporo, Massima n. 209 del 7 novembre 2023; Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze Prato e Pistoia, Scissione con scorporo, Orientamento 89-2024).  

La scissione mediante scorporo resta assoggettata ad una procedura articolata che interessa i soci ed i creditori sociali, i quali possono opporsi al relativo progetto entro i termini e con le modalità dettate dall'art. 2503 c.c.

Le garanzie per vizi ed evizione si ritengono non applicabili, configurandosi l'operazione quale atto evolutivo-modificativo e non traslativo. Con particolare riferimento alla scissione mediante scorporo comprensiva di beni immobili, l'operazione non rileva ai fini dell'applicazione delle norme in materia di garanzia per evizione, di prelazioni legali (ad esempio, di stampo storico-artistico ovvero agrario) e di trascrizione nei registri immobiliari, nonché in materia di commerciabilità degli immobili.

Le garanzie per vizi ed evizione sono invece applicabili ai beni conferiti ai sensi dell'art. 2254 c.c., così come è applicabile al conferimento di crediti la garanzia per la solvenza del debitore ceduto ex art. 2255 c.c., dal momento che tali norme sono richiamate dagli artt. 2342 e 2464 rispettivamente per le S.p.A. e per le S.r.l..

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