venerdì 08/08/2025 • 11:27
Le Sezioni Unite della Cassazione, con una loro pronuncia, hanno definito i limiti temporali per l'esercizio del diritto alla costituzione della rendita vitalizia (art. 13 L. 1338/62) in caso di omissione contributiva del datore di lavoro. La decorrenza della prescrizione è differenziata per datore di lavoro e lavoratore.
redazione Memento
La disciplina della costituzione della rendita vitalizia
Quando i contributi sono prescritti a causa del mancato versamento del datore di lavoro il lavoratore, dal momento che la sua posizione assicurativa ha subito un pregiudizio irrimediabile, acquista nei confronti del datore di lavoro il diritto al risarcimento del danno in forma specifica a mezzo di costituzione di una rendita vitalizia reversibile (art. 13 L. 1338/62). Tale rendita ha la funzione di coprire la pensione o la quota di pensione che sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi: gli importi a tal fine corrisposti all'INPS sono collocati nel periodo in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati.
Dal 12 gennaio 2025 iI lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio della facoltà di costituzione della rendita, fermo restando l'onere della prova, può chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico (art. 30 L. 203/2024).
La pronuncia delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in merito alla questione della decorrenza del termine di prescrizione per esercitare il diritto alla costituzione della rendita.
Può ormai considerarsi pacifico il principio secondo cui esigenze di certezza del diritto imporrebbero di ritenere che il lavoratore possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita entro il termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dalla maturazione della prescrizione del diritto al recupero dei contributi da parte dell'INPS.
La Corte ritiene tuttavia che tale orientamento consolidatosi potrebbe essere suscettibile di rimeditazione.
L'azione è soggetta a prescrizione
Argomenti a conferma della prescrittibilità dell'azione di costituzione della rendita vitalizia, si traggono dal Collegato Lavoro (art. 30 L. 203/2024) che ha aggiunto la possibilità per il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di costituzione della rendita, fermo restando l'onere della prova, di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico.
Per cui l'azione di costituzione della rendita, sia che venga promossa dal datore di lavoro (primo comma) sia che venga intrapresa dal lavoratore (quinto comma), è soggetta a prescrizione.
Occorre perciò stabilire da quale momento inizia a decorrere il termine e con quale modalità.
Termini di decorrenza della prescrizione
Trattandosi di una modalità risarcitoria del danno previdenziale subito dal lavoratore - che con la costituzione della rendita avviene attraverso una reintegrazione in forma specifica - la prescrizione decorre, (art. 2116, c. 2, c.c.) dal momento in cui si verifica l'evento dannoso, non prima dell'insorgenza del diritto a pensione ovvero del suo diniego.
La Corte ritiene che si debba addivenire ad una soluzione che differenzi l'esordio della prescrizione in relazione alle diverse azioni esercitabili e assicuri in tal modo una tutela più piena per il lavoratore, atta a preservare l'assicurato da danni previdenziali.
Occorre dunque differenziare la decorrenza del termine di prescrizione nel caso in cui agisca il datore di lavoro da quello in cui invece sia il lavoratore a chiedere la costituzione della rendita:
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Francesca Bicicchi
- Consulente del Lavoro in Roma e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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