Disciplina ante Collegato lavoro
L'articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, ferme restando profili di responsabilità penale, riconosce, nei casi in cui il datore di lavoro abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, la possibilità di costituire, una rendita vitalizia reversibile ai superstiti, pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi (comma 1).
La richiesta può essere avanzata dal datore di lavoro, su presentazione di documentazione probante l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché la misura della retribuzione erogata al lavoratore.
Il lavoratore può richiedere la costituzione di una rendita vitalizia in sostituzione del datore di lavoro quando da questi non possa ottenerla, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'INPS le stesse prove richieste al datore di lavoro (comma 5).
Fino all'entrata in vigore del Collegato lavoro, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia, al lavoratore (e ai suoi superstiti) era, in buona sost...
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