venerdì 08/08/2025 • 09:53
L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 7 agosto 2025 n. 206, ha fornito chiarimenti circa il corretto trattamento fiscale dei dividendi distribuiti da un soggetto residente in Italia a un beneficiario residente in Russia, in seguito alla sospensione parziale della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Russia da parte del Governo russo.
redazione Memento
Con la risposta n. 206 del 7 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei dividendi distribuiti da una società residente in Italia a favore della sua controllante residente fiscalmente nella Federazione Russa. I dubbi sono sorti a seguito della sospensione parziale da parte del Governo russo, in data 8 agosto 2023, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Russia.
Si ricorda che in base all'art. 27 c. 3 DPR 917/86 gli utili corrisposti a soggetti non residenti, con riferimento alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 26%. La normativa interna, tuttavia, deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri. Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, infatti, pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.
Nel caso di specie, la società istante ha chiesto un chiarimento circa l'aliquota della ritenuta da applicare ai dividendi: quella ordinaria del 26% (di cui all'art. 27 c. 3 DPR 600/73) oppure quella convenzionale del 5% (se ricorrono i presupposti per la sua applicazione in base all'art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con il Governo della Federazione Russa).
L'Agenzia delle Entrate ha concluso che la ritenuta da applicare ai dividendi che devono essere corrisposti dalla società residente in Italia a quella residente nella Federazione russa è quella convenzionale del 5%, in quanto la Federazione russa ha sospeso con riferimento all'Italia, gli artt. 523 e 25 della Convenzione, nonché i paragrafi ''a''''d'' e ''f'' del relativo Protocollo aggiuntivo, mentre non è stato sospeso l'art. 24 sull'eliminazione delle doppie imposizioni. Inoltre, non è mai stata avviata la procedura di denuncia del Trattato che la Convenzione stessa prevede ai fini della cessazione dei suoi effetti.
Nel caso di distribuzione di un dividendo al Socio unico, l'Istante può, quindi, operare la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta applicando, al ricorrere delle condizioni previste dalla Convenzione, l'aliquota ridotta ivi pattuita.
Fonte: Risp. AE 7 agosto 2025 n. 206
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