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mercoledì 06/08/2025 • 15:19

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Borse di studio ITS Academy: esenzione ai fini IRPEF e IRAP

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 6 agosto 2025 n. 204, ha fornito chiarimenti circa l'esenzione ai fini IRPEF e IRAP delle borse di studio corrisposte dalle ITS Academy.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 204 del 6 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che a decorrere dal 2025 le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy erogate a valere sui fondi PNRR sono esenti ai fini IRPEF e IRES.

Si ricorda che gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) sono istituiti al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei (L. 99/2022). A decorrere dall'anno d'imposta 2025, sono esenti dall'IRPEF le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi (art. 4 c. 9 bis L. 99/2022). Conseguentemente, le borse di studio sono escluse dalla base imponibile IRAP ai sensi dell'art. 10bis D.Lgs. 446/97.

In linea generale, costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) DPR 917/86 le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

Come chiarito nella Circ. Min. 23 dicembre 1997 n. 326, rientrano nel novero di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale le erogazioni relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale e anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da escludere le spese sostenute ai fini delle selezioni preliminari del personale da assumere.

Nella Ris. AE 21 novembre 2002 n. 365/E, è stato precisato che al di fuori delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, eventuali borse di studio e altre somme corrisposte per fini di studio e formazione professionale devono essere, in ogni caso, assoggettate ad imposizione secondo le modalità previste dalla citata lett. c).

Fonte: Risp. AE 6 agosto 2025 n. 204

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