mercoledì 06/08/2025 • 14:23
Con Risposta 6 agosto 2025 n. 203, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto trattamento fiscale dei proventi generati da schemi d’investimento di diritto giapponese, secondo cui i dividendi erogati da soggetti residenti fiscalmente in Italia sono ricevuti da società che gestiscono o forniscono prestazioni pensionistiche per il tramite di un trust giapponese.
redazione Memento
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 203 del 6 agosto 2025, affronta la questione del trattamento fiscale dei dividendi di fonte italiana percepiti da società residenti in Giappone attraverso trust pensionistici giapponesi qualificati come entità fiscalmente trasparenti.
In base al Trattato tra Italia e Giappone, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente. È prevista la potestà impositiva concorrente dei due Stati contraenti sui dividendi, ma, in tale ipotesi, la tassazione dello Stato della fonte non può avere un'aliquota superiore al 15%.
Il caso di specie riguarda una complessa catena di rapporti tra più soggetti:
La questione ruotava attorno a quattro quesiti:
L’AE conferma che le società Beta possono avvalersi dei benefici della Convenzione, purché siano soggetti effettivamente assoggettati a imposizione in Giappone (anche solo potenzialmente, come nel caso di esenzione dei redditi pensionistici). I dividendi di fonte italiana possono, quindi, scontare l'imposizione da parte dello Stato della fonte, in questo caso l'Italia, con l'aliquota convenzionale non superiore al 15%.
Non è ammessa una presentazione cumulativa delle istanze di rimborso. La validità dei certificati è riconosciuta se sussistono tutti i requisiti identificativi e se i nominativi corrispondono ai percettori dei dividendi.
La risposta chiarisce inoltre che il sostituto d’imposta italiano ha facoltà, ma non obbligo, di applicare la ritenuta ridotta alla fonte, lasciando quindi la possibilità ai soggetti interessati di richiedere successivamente il rimborso dell’eccedenza.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 4 luglio 2025 n. 175, ha fornito indicazioni sul trattamento fiscale per il trust opaco estero redazione Memento
a cura di
Approfondisci con
Socio di più srl intende conferire in regime di realizzo controllato le proprie quote in una holding di gestione detenuta al 100%. Le riserve utili distribuite dalle partecipate alla holding saranno tassate sul 5%. L'op..
Boscolo & Partners STP
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.