venerdì 04/07/2025 • 15:48
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 4 luglio 2025 n. 175, ha fornito indicazioni sul trattamento fiscale per il trust opaco estero che cede la partecipazione totalitaria in una società estera proprietaria di un immobile in Italia.
redazione Memento
Con Risp. AE 4 luglio 2025 n. 175, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole fiscali applicabili in caso di cessione da parte di un trust estero opaco della totalità delle quote di una società estera proprietaria, da oltre cinque anni, di un immobile situato in Italia.
Nel dettaglio, la questione riguarda un trust estero opaco che detiene il 100% delle quote di una società estera proprietaria di un immobile situato in Italia. Il trust ha ceduto la partecipazione totalitaria nella società, realizzando così una plusvalenza. L'Agenzia delle Entrate è stata interpellata per chiarire il trattamento fiscale della plusvalenza generata dalla vendita, con particolare attenzione a:
Secondo l'Agenzia, la plusvalenza realizzata dal trust su tale cessione costituisce un reddito diverso di natura finanziaria, fiscalmente rilevante in Italia in base all'art. 23 c. 1-bis TUIR. Tale plusvalenza deve essere determinata come differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo di acquisto della partecipazione, ed è soggetta a imposta sostitutiva del 26%.
L'Amministrazione precisa che la normativa italiana si coordina con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, riconoscendo la potestà impositiva concorrente tra Italia e Stato estero di residenza del trust, secondo i principi OCSE. Per quanto riguarda le somme eventualmente attribuite ai beneficiari residenti in Italia, l'Agenzia evidenzia che l'imposizione dipende anche dal regime fiscale del paese di residenza del trust e che la valutazione della fiscalità privilegiata deve essere effettuata caso per caso.
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Carlo Bertoncello
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