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  • Tempo di lettura 9 min.

Nel caso oggetto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19556 del 15 luglio 2025, un lavoratore, con mansioni di direttore commerciale, impugnava giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società sua datrice di lavoro. La Corte d'appello territorialmente competente, in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva l'impugnativa proposta dal lavoratore poiché era incontestato e documentato che: la società gli avesse offerto, con propria comunicazione, le mansioni di “Responsabile della prenotazione” con inquadramento nel primo livello del CCNL di settore e riconoscimento del corrispondente trattamento economico; il lavoratore, con comunicazione inviata via PEC, l'avesse rifiutato, ritenendola non confacente alla sua figura professionale e dichiarandosi disponibile solo “a valutare ruoli di pari livello e pari retribuzione”; dopo il licenziamento la società non avesse effettuato nuove assunzioni. Ad avviso della Corte distrettuale il rifiuto opposto dal lavoratore era idoneo a dimostrare l'avvenuto assolvimento da parte della società degli obblighi di repêchage. Avverso la pronuncia di merito il lavoratore proponeva ricorso in cassazione, affida...

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