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venerdì 01/08/2025 • 14:30

Fisco DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Regime IVA per le opere d’arte vendute da società costituite dagli autori

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito il regime IVA per le opere d’arte vendute da società costituite dagli autori. La sentenza è destinata ad avere un impatto significativo sia per le gallerie che per gli artisti che operano tramite società (CGUE 1 agosto 2025 C-433/24).

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 2 min.
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Il caso trae origine da una controversia tra la galleria d’arte francese Galerie Karsten Greve e il Ministero dell’Economia francese, relativa al regime IVA applicabile alle opere d’arte acquistate dalla galleria da una società britannica, fondata dall’artista Gideon Rubin, autore delle opere stesse. L’amministrazione fiscale aveva contestato l’applicazione da parte della galleria del regime della “marge bénéficiaire” (regime del margine), che permette di calcolare l’IVA solo sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto delle opere.

Il punto centrale era stabilire se la vendita di un’opera d’arte da parte di una società, fondata dall’autore per la commercializzazione delle proprie creazioni, potesse essere equiparata a una vendita “diretta” dell’autore stesso, rilevante ai fini del regime di margine previsto dalla direttiva IVA UE.

La posizione della Corte

La Corte ha deciso che il regime del margine può essere applicato anche quando le opere d’arte sono state consegnate agli assujetti-revendeurs (rivenditori soggetti IVA) attraverso una persona giuridica (come una società), a condizione che:

  • la consegna sia attribuibile all’autore o ai suoi aventi diritto: ciò avviene, ad esempio, se la società è stata fondata dall’autore o dai suoi aventi diritto al fine di commercializzare le sue opere;
  • la vendita rappresenti la prima introduzione dell’opera sul mercato UE: il regime del margine è applicabile solo se non ci sono state precedenti consegne soggette a IVA che abbiano già introdotto l’opera nel mercato.

Implicazioni per il settore arte e fiscale

Questa sentenza rappresenta una svolta per il mercato dell’arte, in quanto permette maggiore flessibilità nella gestione e nella commercializzazione delle opere tramite società, senza perdere i benefici fiscali del regime del margine IVA. In particolare:

  • gli artisti possono costituire società per la vendita delle proprie opere senza penalizzazioni fiscali per i rivenditori;
  • le gallerie d’arte possono applicare il regime del margine anche quando acquistano opere da società fondate dall’autore, semplificando la fiscalità e riducendo il rischio di doppia imposizione;
  • si favorisce la trasparenza e la neutralità fiscale, evitando disparità di trattamento tra operazioni effettuate da persone fisiche e quelle effettuate tramite persone giuridiche. 

Fonte: CGUE 1 agosto 2025 C-433/24

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Carlo Bertoncello

- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPA

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