lunedì 04/08/2025 • 06:00
La sentenza che ordina il trasferimento di un bene immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c., subordinandolo al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente, è soggetta a imposta di registro proporzionale. Questo vale indipendentemente dal fatto che l'azione sia stata proposta dal promissario acquirente o dal promittente venditore.
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L'Agenzia delle Entrate aveva chiesto il versamento dell'imposta di registro in relazione alla sentenza del Tribunale, la quale, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dai danti causa della ricorrente, aveva disposto il trasferimento di un bene immobile a favore promissaria acquirente ed attrice del giudizio per conseguire la risoluzione del preliminare de vendita, subordinatamente al pagamento del prezzo. A seguito delle contestazioni della contribuente, la Commissione tributaria regionale accoglieva l'appello proposto dal Fisco, così confermando la legittimità dell'avviso di liquidazione. Avverso tale ultimo provvedimento, la contribuendo proponeva ricorso in Cassazione eccependo, tra i vari motivi, che il giudice d'appello aveva “erroneamente” applicato il comma 3 dell'art. 27 DPR 131/86 relativa alla condizione meramente potestativa e non anche il comma 4 della medesima disposizione concernente la condizione potestativa. Invero, secondo tale tesi, la condizione apposta nella sentenza oggetto di tassazione impugnata doveva reputarsi come non apposta a mente dell'art. 27 c. 3 DPR 131/86, siccome assimilabile ad una condizione meramente potestativa.
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Raimondo D'antonio
- Avvocato TributaristaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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